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Testamento olografo: dove inserire la data?

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avvocato a TorinoDove inserire la data nel testamento olografo, cioè quello scritto di pugno dal testatore su un foglio e sottoscritto al fondo? La risposta viene dalla giurisprudenza, che ha analizzato a Torino un caso legale portato all’attenzione del Tribunale di Aosta e poi successivamente della Corte di Appello di Torino, in sede di impugnazione della prima sentenza che aveva dato ragione all’erede legittimo – il figlio del defunto -.

La sentenza analizzata è quella della Corte di Cassazione, sezione II, 3 settembre 2014, n. 18644. Ci siamo già occupati di questa vicenda qui.

Negli ultimi anni è frequente che una persona anziana, accudita da una badante o comunque da una persona estranea alla famiglia, lasci una parte delle proprie sostanze a quest’ultima, oltre che ovviamente ai parenti, tramite un testamento olografo. Un caso frequente è il lascito del diritto di usufrutto, che attribuisce al chiamato il diritto reale di utilizzare un immobile o altro bene. Questo spesso dà origine a contese legali, nell’ambito delle quali chi invoca l’invalidità del testamento ha di solito interesse a rendere vana la disposizione fatta a favore dell’estraneo alla famiglia. Una delle diffuse contestazioni riguarda il luogo dove sia apposta la data del testamento olografo nell’ambito del foglio utilizzato, cioè il luogo dove viene apposta la data sul foglio del testamento scritto personalmente e di pugno dal testatore e sottoscritto al fondo.

Il Tribunale di Aosta, nel caso all’esame, aveva ritenuto che il testamento fosse invalido e lo aveva annullato a vantaggio dell’erede legittimo, il figlio del defunto, che a fronte dell’annullamento avrebbe acquisito l’intera eredità senza l’usufrutto lasciato alla badante.

La medesima, però, impugnando la sentenza, aveva ottenuto al contrario dalla Corte d’Appello di Torino di far dichiarare valido il testamento. Quali sono i principi giuridici che si contrappongono nel caso di specie?

Da una parte è noto che in forza del II comma dell’art. 602 cod. civ.

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni.

Ciò significa che dovrebbe essere posta al termine di tutte le frasi con cui il testatore dispone in qualche modo delle sue sostanze.

Per questo è stato necessario verificare

se la data facesse parte della categoria “disposizioni”

o fosse, al contrario, un elemento aggiuntivo con funzione diversa. La Corte di Cassazione, investita della controversia con l’impugnazione della sentenza di appello di Torino, ha quindi risolto il quesito a partire dalla funzione – cfr. interpretazione “secondo le intenzioni del Legislatore” – della data all’interno del testamento olografo. Essa, infatti, non ha funzione dispositiva, ma semmai possiede la funzione di individuare a livello cronologico il momento esatto in cui il testamento è stato redatto, al fine di dirimere, ad esempio, le problematiche legate ad una eventuale revoca e/o modifica testamentaria. Dunque, non sarebbe possibile ritenere che la data faccia parte delle disposizioni in senso stretto e quindi non potrebbe ricadere sotto il disposto della norma richiamata, che richiede sia posta la sottoscrizione alla fine delle disposizioni. In questo caso, quindi, la data potrebbe benissimo essere posta dopo la firma, a coronamento definitivo del testamento. Il Supremo Collegio richiama, peraltro, le sentenze n. 834/1965, 6641/1987, 8899/1994 e 11703/2001, nelle quali ha affermato che la data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda testamentaria, non esistendo una norma di legge che prescrive una sua collocazione precisa prima della sottoscrizione.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 15 giugno 2016

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