Vai al contenuto

Dove collocare la data nel testamento olografo?

La vicenda che ha dato origine alla disputa è piuttosto semplice.

L’erede unico del de cuius impugna il testamento col quale il medesimo ha disposto l’istituzione di usufrutto a favore di altra persona. Invoca, davanti al Tribunale di Torino, e così la questione verrà poi analizzata anche in sede di impugnazione presso la Corte d’Appello di Torino, la nullità/invalidità del testamento olografo per essere stata la data apposta dopo la sottoscrizione.

Ora, bisogna premettere che per testamento olografo si intende, semplicemente, il testamento scritto di pugno dal testatore, su un pezzo di carta, come spesso avviene ordinariamente. L’art. 602 cod. civ. statuisce che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. Inoltre, la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni e la data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno (comma 3). Orbene, quindi, il Tribunale di Torino, il 5 aprile 2006, annullava quel testamento e la Corte d’Appello di Torino, similmente, rigettava l’appello proposto contro l’annullamento del testamento a favore dell’erede, proprio invocando il fatto che da una parte è vero che la data nel testamento olografo può essere collocata in qualunque punto della scheda testamentaria, ma tuttavia, in virtù della disposizione, dovrebbe comunque essere collocata prima della sottoscrizione, atteso che da sempre si ritiene che tutto ciò che precede la sottoscrizione è “condiviso” da chi firma, tutto ciò che non precede la sottoscrizione non può ritenersi contenuto “condiviso” dal disponente.

Peraltro, tale decisione, già di suo, non era esente da censure, considerato che la norma parla espressamente di disposizioni, quando afferma che la sottoscrizione deve essere posta alla fine delle “disposizioni” e certamente la data non costituisce affatto una disposizione testamentaria in senso tecnico, perchè semplicemente fissa la cronologia del documento, ma non dispone di nulla.

La Suprema Corte adita svolge quindi un ragionamento sul significato sistematico della data del documento, in particolare ricollegando il significato sistematico allo scopo che possiede la data all’interno del testamento olografo, ricavato peraltro dalla stessa disposizione citata. In poche parole, “la data ha lo scopo di individuare l’elemento cronologico del testamento in riferimento sia alla eventuale indagine sulla capacità o meno di intendere e di volere del testatore, da rapportare appunto al momento di redazione dell’atto (art. 591 c.c.. n. 3), sia al fine di stabilire la priorità tra più testamenti in relazione alla revoca, totale o parziale, dei testamenti precedenti da parte di quello successivo (art. 682 c.c.), sia nei casi in cui ricorra una questione da decidersi in base al tempo del testamento (vedi ad esempio gli artt. 651 e 657 c.c.)”.

Se però tutto ciò è vero, appare necessitato ritenere che la data possa anche essere apposta in un punto diverso rispetto allo spazio antecedente la sottoscrizione, proprio perchè non costituisce una disposizione testamentaria. In fondo, dice la Corte, l’art. 587 cod. civ., da cui si ricava anche la nozione di disposizione testamentaria, cioè atto diretto a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte esclude che si possa considerare la data come un atto dispositivo.

La data nel testamento olografo, pertanto, potrà essere collocata in ogni parte della scheda testamentaria, in conformità con l’orientamento dominante della Suprema Corte (Cass. 6-5- 1965 n. 834; Cass. 31-7-1987 n. 6641; Cass. 28-10-1994 n. 8899; Cass. 18-9-2001 n. 11703). Il che fornisce anche un’indicazione molto pratica verso chi voglia redigere un testamento olografo.

 

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino, 8 novembre 2014

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Call Now Button