L’art. 54 comma 5) DPR 22/12/1986, n. 917 stabilisce la deducibilità di spese professionali di vitto e alloggio, affermando che:
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento, e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Questa norma è il risultato di una modifica attuale, avvenuta con DLT 21/11/2014, n. 175, quello relativo alle semplificazioni fiscali. L’art. 10, infatti, stabilisce che:
1. All’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.». La disposizione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015
Cosa è cambiato, quindi?
Molto semplicemente, il professionista non è più tenuto ad accollare in fattura al committente tali spese, nè a dedurle dalla dichiarazione dei redditi a fine anno. Si tratta, quindi, di una semplificazione nelle procedure, perchè il professionista si limita a non considerarle più reddito ai fini della dichiarazione. Si ritiene, comunque, possibile estendere la normativa agli autonomi “occasionali”, in virtù della risoluzione risoluzione 11 luglio 2013, n. 49E, (http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-dirette/quotidiano/2013/07/12/lavoro-autonomo-occasionale-nessuna-ritenuta-per-il-solo-rimborso-spese).
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino, il 12 dicembre 2014