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Violenza privata a Torino: parcheggiare sul passo carraio

La cronaca di fine estate 2014 ci regala un altro caso di violenza privata, effettuato parcheggiando la propria auto in modo da impedire il passaggio altrui, ad esempio per l’accesso alla pubblica via. I vigili urbani conoscono bene questo genere di situazioni, quando un automobilista, non potendo uscire dal passo carraio a causa di un parcheggiatore indisciplinato, vengono chiamati ad intervenire. E’ successo a Torino molte volte, come in tutta Italia. Ora, l’art. 610 c.p., che punisce la violenza privata, cioè qualunque condotta violenta o minacciosa che costringa altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è ritenuto da anni applicabile anche a queste fattispecie.

La Corte di Cassazione torna sull’argomento il 28 agosto, con sentenza 25785/14, nella quale ribadisce peraltro un principio noto, che va definito sulla base degli elementi di fattispecie astratta in modo specifico. Già con la sentenza 16 maggio 2006 n. 16571 il supremo collegio si era occupato di una situazione del genere, ma in realtà stiamo trattando di una di quelle situazioni in cui la norma penale viene interpretata al fine di porre argine ad un fenomeno in espansione incontrollata e causato da maleducazione e indifferenza dei cittadini.

La condotta dell’indisciplinato può avvenire mediante un parcheggio in area condominiale, che impedisca l’accesso e l’uscita di altri mezzi, può verificarsi anche su una strada, impedendo ogni forma di passaggio mediante mezzi altrui, inoltre, caso più frequente anche a Torino, può originarsi attraverso quelle soste temporanee, ma fastidiose, che si realizzino in coincidenza con i passaggi carrai degli edifici, nonostante la presenza del cartello di divieto.

C’è da chiedersi se il reato si possa configurare nell’ipotesi di cartello abusivo, ma la risposta dovrebbe essere certamente negativa. Tuttavia, il punto focale è che la risposta alle sollecitazioni di rimuovere la vettura deve essere negativa, a configurazione quindi dell’intenzionalità e del dolo della condotta, che non potrebbe occorrere nell’ipotesi in cui il conducente abbia immediatamente rimosso il motivo di ostacolo al passaggio altrui, dopo essere stato opportunamente richiamato all’ordine.

L’elemento della violenza, che caratterizza la fattispecie di reato, può configurarsi come qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l’offeso, quindi anche nel caso di parcheggio abusivo volto ad impedire il passaggio altrui. Il perfezionamento del reato si attua proprio con il rifiuto a rimuovere l’autovettura. Da analizzare, ancora, è il caso di chi parcheggi, allontanandosi consapevolmente e quindi accettando il rischio di commettere il reato (dolo eventuale), perchè ovviamente in questo caso non sarebbe possibile che il cittadino, vittima, richiami all’ordine lo stesso automobilista che non è presente sul luogo.

In ogni caso, tengano presente gli automobilisti indisciplinati, di questo aspetto delle regole della comune convivenza civile.

 

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