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Violenza di genere: la legge regionale del Piemonte

Il Piemonte, sviluppando il cammino percorso con la legge 11/2008 – che aveva istituito il Fondo di solidarietà per il patrocinio a favore delle donne vittime di violenza – approva la legge regionale 24/02/2016, n. 4, recante disposizioni circa gli “Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli“.

La legge viene pubblicata nel B.U. Piemonte 25 febbraio 2016, n. 8, S.O. n. 2.

Il testo va analizzato con attenzione, in quanto si deve ben distinguere tra lo scopo ideale (combattere la violenza sul genere femminile) ed eventuali finalità eccentriche rispetto ad esso, che sembrerebbero peraltro emergere in modo piuttosto chiaro dalle disposizioni. Non è, infatti, possibile per una legge disciplinare un fenomeno senza aver adottato preventivamente una scelta di base, antropologica.

Stando agli intenti della legge – art. 1, Principi e Finalità – la legge sostanzialmente si occupa della violenza verso il genere femminile – e non solo – *in quanto tale*, cioè disciplina una serie di interventi finalizzati a contrastare la violenza subita in virtù della propria identità sessuale. Si legge, infatti, che – art. 1 –

1.  La Regione, in coerenza con i principi costituzionali e statutari, le leggi vigenti, le risoluzioni dell’Organizzazione delle nazioni unite e dell’Organizzazione mondiale della sanità, le risoluzioni e i programmi dell’Unione europea, riconosce che ogni forma e grado di violenza contro le donne basata sul genere e nei confronti di persone a motivo del loro orientamento sessuale e identità di genere, costituisce una violazione dei diritti umani, della dignità personale, della libertà e sicurezza individuale, una lesione dell’integrità e della salute fisica e psichica ed una limitazione al diritto ad una cittadinanza piena.

Il motivo è nobile e condivisibile. Partiamo, però, dalle definizioni dei concetti, che la stessa legge fornisce.

Non è chiaro, infatti, l’impianto complessivo del testo, come si desume da alcune incongruenze che le disposizioni presentano poi nel prosieguo della normativa, in relazione ai principi costituzionali invocati. Di recente, infatti, ci siamo occupati di una tematica calda, cioè la trascrizione nei registri civili del cosiddetto “matrimonio omosessuale” (https://www.studioduchemino.com//tag/matrimonio-omosessuale), rammentando tra l’altro che essa è stata esclusa dal Consiglio di Stato anche in relazione al modello “antropologico” di identità sessuale che è sotteso alla famiglia naturale così come descritta nella Costituzione.

Il coordinamento con i principi costituzionali, invocati dal testo regionale, appare il punto fondamentale: la stessa legge riconosce, oltre all’impegno in difesa delle donne, la necessità di programmi volti proprio a difendere e valorizzare le cosiddette differenze di genere (art. 1, comma 2):

d)  promuove una cultura di rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze di genere anche con interventi mirati nelle scuole di ogni ordine e grado.

Sembra quindi necessario verificare il glossario della legge, fornito proprio dalla Regione Piemonte in sede di art. 2 – “Definizioni”; senza lo specifico significato delle parole utilizzate, non è possibile fornire una interpretazione corretta del testo. Vediamo subito i punti “caldi”, la lettera c) del glossario, riguardante la parola “genere” e la lettera h) sull’identità di genere:

c)  genere: ruoli, comportamenti, attività ed attributi che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

[…]

h)  identità di genere: la percezione della propria identità sessuale;

Già dalle definizioni, quindi, sembra che la legge regionale si discosti nettamente dai principi costituzionali richiamati dal Consiglio di Stato. Ci ricordiamo, infatti, che proprio nel contesto del dibattito sul matrimonio omosessuale, la suprema giurisdizione amministrativa aveva lasciato intendere anzitutto che non è possibile definire il matrimonio senza prima aver definito il modello antropologico dell’identità sessuale, se a base biologica o “culturale” o emotiva; inoltre, che tale definizione, in Italia, non può che essere a base “biologica”.

In altre parole, il Consiglio di Stato, seppure impegnandosi su un fronte specifico, quello del matrimonio omosessuale e la sua trascrivibilità, aveva assunto alcune premesse volte poi alla definizione del problema giuridico, a partire certamente dallo stato dell’identità sessuale e facendo leva su “una tradizione ultramillenaria” e sull'”ordine naturale”, per poi spostarsi sul requisito matrimoniale della diversità di sesso dei nubendi.

Ora, mentre in quella sentenza faceva capolino la solita controversia tra giuspositivismo e giusnaturalismo, portata alle estreme conseguenze dal “caso difficile” del momento, la legge regionale in esame tende a discostarsi per partito preso dalle premesse antropologiche fissate dal supremo Collegio amministrativo, allontanandosi nello specifico circa l’identità sessuale mediante l’introduzione normativa di un genere sessuale scollegato dal dato biologico. In effetti, non in altro modo si può interpretare la dicitura “percezione della propria identità sessuale” ricollegata all’identità di genere, nel momento in cui essa viene normativamente tutelata. Il dato, però, è molto più evidente in alcuni concetti che fanno capolino qua e là e che c’entrano “poco” con la violenza sul genere femminile. In particolare, vedasi come all’art. 3, lettera o) del primo comma, vengono accostati gli interventi contro la violenza in varie forme, esemplificate, con quelli contro la violenza di genere:

il contrasto e l’assistenza alle vittime di violenza motivata da tratta e sfruttamento, matrimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, orientamento sessuale e identità di genere

Dunque, è abbastanza evidente, a parere di chi scrive, l’accostamento tra il tema della violenza sulla donna e quello sulla violenza di genere, una volta definito questo sulla base dell’identità sessuale “percepita” dal soggetto e non legata al dato biologico. Una volta premesso che per “identità di genere” si deve intendere l’identità percepita, o culturalmente determinata, la conclusione è che la Regione si attiva, sostanzialmente, anche per combattere, soprattutto a livello scolastico, educativo e sociale, il collegamento tradizionale tra sessualità e dato biologico, che pare così non più legislativamente ammesso. Tale collegamento, al contrario, risulterebbe discriminatorio.

La legge insiste, infatti, sull’accostamento tra violenza contro le donne e violenza del genere “autodefinito”; dunque, una sorta di contraddizione intrinseca nel testo normativo, dove da una parte si disciplina il condivisibile problema degli interventi contro la violenza sul sesso debole (si rammenta il famoso “codice rosa” per le donne vittime di violenza, l’esenzione dai ticket …), dall’altra si introduce in modo implicito, certamente non chiaro, un nuovo modello antropologico non corrispondente con quanto “riconosciuto” dal Consiglio di Stato nella nota sentenza citata, cioè quello della sessualità scollegata dal dato biologico.

Riportiamo gli interventi e le attività in cui si impegna la Regione Piemonte, cercando poi di leggerli in modo critico alla luce delle norme successive, ben più esplicite:

Art. 9  Azioni di sensibilizzazione e prevenzione.

1.  La Regione, con il coinvolgimento degli organismi istituzionali, dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziale, delle reti territoriali dei centri antiviolenza e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione:

a)  promuove e sostiene campagne e iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, del rispetto dei diritti della persona, della parità tra uomini e donne;
b)  promuove e sostiene campagne e iniziative di sensibilizzazione per diffondere la consapevolezza e la comprensione da parte dell’opinione pubblica delle varie forme di violenza di genere oggetto della presente legge;
c)  promuove l’assunzione e la condivisione di responsabilità da parte di tutti i membri della società, e in particolar modo degli uomini e dei ragazzi, nel contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza di genere oggetto della presente legge.
La questione è piuttosto evidente nelle espressioni disseminate nell’art. 10, dove *finalmente* emerge l’intenzione del legislatore piemontese in modo piuttosto trasparente:
a)  promuove e sostiene, in ambito lavorativo, nel sistema scolastico e formativo e nei luoghi di istruzione non formale, nonché nei centri aggregativi, sportivi, culturali e di svago, iniziative di sensibilizzazione, mediante incontri informativi e campagne di prevenzione mirate per i ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne delle diverse fasce d’età, sui temi dell’affettività, della relazione improntata al reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti interpersonali, della parità tra uomini e donne, dei ruoli di genere non stereotipati, del contrasto della violenza di genere con particolare attenzione a quella domestica, del diritto all’integrità personale;
La violenza al genere femminile viene accostata, quindi, con la violenza ai ruoli, definiti però non più sulla base della concezione naturale e biologica, bensì sulla base del sentimento individuale. Cosa si deve intendere per ruoli di genere non stereotipati? Perchè se ne parla in occasione di una legge finalizzata a contrastare la violenza sulle donne? La legge non dice nulla sul concetto di “genere non stereotipato”. Risulta un vero mistero fornire un significato a questo passaggio.
Infine, in modo ancora più esplicito, l’intento del legislatore piemontese si mostra nella norma successiva, ove viene sostanzialmente abbandonato lo scopo principale della normativa. Leggiamo, infatti, nel testo che la Regione si impegna in:

Art. 11  Azioni di contrasto alla discriminazione dell’immagine femminile.

1.  La Regione, nell’ambito delle politiche di genere, promuove un uso responsabile di tutti gli strumenti di comunicazione affinché i messaggi, sotto qualunque forma e mezzo espressi, discriminatori o degradanti, basati sul genere e gli stereotipi di genere siano compresi, decodificati e superati.

Ritorna in auge, quindi, la vecchia tematica del reato di omofobia, che ha fatto discutere di recente a causa di un progetto di legge molto vago. In effetti, non è mai stato chiaro come il superamento dei reati di opinione, conquista di civiltà dopo l’epoca del Fascismo e i retaggi giuspenalistici che si è portata dietro, debba essere oggetto di rinuncia. A cosa mira la legge? Sicuramente il Piemonte mira ad intraprendere un cammino culturale volto a difendere le donne dalla violenza domestica e non domestica, tuttavia all’interno di questo progetto mira altresì a diffondere una nuova concezione dell’identità sessuale, quella scollegata dal dato biologico.

Lo si ricava dall’accostamento molto forzato tra fenomeni quali le pratiche di mutilazione legate ad alcune tradizioni africane – infibulazione –, la tratta delle donne schiave e la “violenza di genere” nell’ambito di una identità sessuale “non stereotipata”.

In particolare, la Regione si adopera, come recita la norma, a colpire la diffusione di messaggi discriminatori *in quanto* fondati su stereotipi di genere, cioè l’identità sessuale fondata sul dato biologico. Questa conclusione è legata inevitabilmente al dato normativo, in quanto alle intenzioni nobili di combattere le violenze di genere, si accompagna un modello di genere che non corrisponde al dato costituzionale.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 5 marzo 2016

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