Il personale volontario dei Vigili del Fuoco non svolge attività lavorativa, ma solo connessa funzionalmente. Lo ha stabilito il Tribunale di Torino con sentenza Trib. Torino Sez. lavoro, Sent., 07-06-2014. Decisione che dà l’occasione di chiarire questo punto circa la natura dell’attività esercitata.
Nella vicenda sottoposta ad attenzione del Tribunale di Torino, il ricorrente aveva formulato domanda di pensione di anzianità. Il nocciolo della vicenda è ben riassunto nella difesa dell’I.N.P.S., la quale portava in compensazione le somme erogate al ricorrente a titolo di indennità di mobilità, sostenendo da una parte di non avere ricevuto la comunicazione di ripresa dell’attività lavorativa e dall’altra di aver erogato tali somme al vigile del fuoco durante un periodo in cui la contribuzione era versata dal Comando. Il Tribunale pone, quindi, al centro della decisione il quesito se l’attività di vigile “volontario” è a tutti gli effetti lavoro subordinato o comunque un contratto di lavoro, oppure no.
Oggetto della controversia, quindi, come specifica il Giudice, è il minor importo di Euro 5.596,87, liquidato dall’INPS a titolo di arretrati di pensione ma non erogato effettivamente, avendo l’istituto opposto in compensazione il proprio affermato credito alla ripetizione delle somme indebitamente versate a titolo di indennità di mobilità, che l’ente afferma non dovute in quanto riferite a periodi nei quali il sig. N. prestava attività lavorativa.
In poche parole, qualora si dovesse trattare di attività lavorativa, essendo ripresa senza la comunicazione che comporta la cessazione nell’erogazione dell’indennità di mobilità, il ricorrente avrebbe dovuto restituire le somme percepite a titolo di mobilità nel periodo in cui aveva ripreso a lavorare e non lo aveva notificato all’Ente.
Il Tribunale premette che lo status del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è regolamentato dal D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76, che all’art. 1 comma 3 precisa che
“il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l’amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno”;
il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 all’art. 8 definisce quale rapporto di servizio quello intercorrente tra il personale volontario e il Corpo nazionale, precisando all’art. 6 che
“il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all’amministrazione”.
Tolta la corresponsione di una retribuzione e l’assoggettamento a sanzioni disciplinari, il rapporto che il volontario ha con la P.A. non è un rapporto di lavoro.
Secondo il Tribunale di Torino, la Corte Costituzionale nella sentenza n. 267 del 13/11/2013 ha disposto che “il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo che tra i volontari dei Vigili del fuoco e la pubblica amministrazione vi sia un rapporto di lavoro a tempo determinato. Tale presupposto è però escluso dalle norme che regolano la materia (…) In particolare, i volontari del Corpo dei Vigili del fuoco non hanno una funzione suppletiva, bensì emergenziale (…) I volontari – al contrario del personale permanente del Corpo dei Vigili del fuoco – non sono scelti a seguito di pubblico concorso, ma su domanda presentata dai diretti interessati e dopo un periodo di addestramento. Inoltre questi volontari possono avere un rapporto di lavoro con altro soggetto (…) Il rapporto tra pubblica amministrazione e il personale volontario del Corpo dei Vigili del fuoco, per l’esercizio di funzioni straordinarie e collegate ad eventi di natura eccezionale e di durata ed entità non prevedibili, consiste in una dipendenza di carattere esclusivamente funzionale (…) Nel caso in esame, non vi è un rapporto di lavoro, ma di servizio”.
Negando valore di rapporto di lavoro all’attività del volontario vigile del fuoco, è inevitabile che sia illegittima la trattenuta da parte dell’I.N.P.S. della somma, non potendosi ritenere indebitamente versata l’indennità di mobilità anche per i periodi nei quali vi è stata contribuzione per i servizi di volontariato prestato dal ricorrente nel Corpo dei Vigili del fuoco, e ciò a prescindere dall’avvenuto o meno diretto percepimento dei relativi compensi.
L’istituto previdenziale dovrà pertanto liquidare integralmente gli arretrati della pensione di anzianità.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 10 giugno 2016
io sono un caposquadra vigili del fuoco volontari ho 59 anni da tre in pensione quando posso riscattare 19 anni da vigile del fuoco ho versato al’inps piu di 80 mila euro grazie