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Uno dei fratelli non vuole occuparsi dei genitori: risponde l’avvocato della famiglia

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Capita spesso che uno dei fratelli non voglia occuparsi dei genitori anziani o malati e che tutto il peso dell’assistenza ricada sulle spalle di uno o più fratelli. Che fare? E, soprattutto, quali sono le norme che disciplinano l’argomento?

Distinguiamo subito le varie situazioni. In italia non è possibile obbligare uno ad assistere i parenti, l’unica cosa possibile è chiedere una prestazione di alimenti (art. 433 c.c.).

Però anche questo non sempre è possibile, è necessario che la persona da curare versi in stato di bisogno.

Quali sono le persone obbligate a versare denaro al genitore in stato di bisogno? Lo dice la norma citata, affermando:

All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:

1) il coniuge;

2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Cassazione 20509/2010 spiega bene il concetto di bisogno e i requisiti di questa richiesta:

Il diritto agli alimenti previsto dall’art. 433 c.c. sussiste se risulta provato lo stato di bisogno nonché l’impossibilità dell’alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante la propria attività lavorativa. Qualora quest’ultimo sia in grado di trovare un’occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni sociali, nulla può pretendere dai soggetti indicati nell’art. 433 citato.

Sarà, quindi, in generale possibile chiedere al soggetto di impegnarsi personalmente, ma in caso di rifiuto è necessario rivolgersi all’avvocato in quanto nessuno può essere obbligato a versare gli alimenti se non lo ha stabilito un giudice.

L’art. 438 c.c. stabilisce alcune regole fondamentali in materia, ponendo anche a vari limiti quantitativi:

Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento [c.c. 433].

Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche [c.c. 1021] di chi deve somministrarli [c.c. 440]. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale [c.c. 51, 1881].

Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio [c.c. 437, 660].

Articolo redatto ad Alpignano da STUDIO DUCHEMINO – STAFF FAMIGLIA, il 5 gennaio 2022

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