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Uffici freddi: legittimo rifiuto della prestazione lavorativa

E’ legittimo rifiutare il proprio lavoro, laddove il luogo di lavoro sia gelido a causa del malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, con sentenza Sez. lavoro, Sent., 01-04-2015, n. 6631.

Nel 2007 la Corte d’Appello di Milano, confermando una sentenza del Tribunale di Lecco del 2005, aveva condannato la società datrice di lavoro al pagamento in favore dei lavoratori della retribuzione di un’ora e mezzo di lavoro, “illegittimamente trattenuta in ragione ed a seguito della astensione dal lavoro dei lavoratori a causa del freddo nell’ambiente di lavoro per il malfunzionamento della caldaia”. In realtà non era stato proclamato uno sciopero, semplicemente i lavoratori, a causa del freddo, si erano astenuti dalla prestazione lavorativa.

La società si difendeva affermando, in sostanza, la scarsa incidenza del calo di temperatura, a causa del fatto che il malfunzionamento aveva riguardato solo il piano sottostante a quello in cui si svolgeva l’attività.

Il ragionamento della Suprema Corte è semplice e lineare.

Premesso che il datore di lavoro, ai sensi del noto art. 2087 cod. civ. è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e che per giurisprudenza costante la violazione di tale obbligo legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo l’inadempimento altrui, bisognava riscontrare nel caso concreto se realmente la temperatura era scesa in modo sensibile o meno, vista anche la difesa della società.

In realtà, era stato nel merito constatato che la temperatura era “significativamente bassa” in considerazione della stagione e della eccezionalità della temperatura del giorno.

Ciò significa, al di là delle particolari conformazioni dei luoghi di lavoro, che il rispetto dell’art. 2087 cod. civ. impone al datore di lavoro di riscaldare gli ambienti lavorativi in modo effettivo, in quanto se la conformazione dei luoghi e i disguidi che possono capitare producono un sensibile abbassamento della temperatura, il lavoratore è pienamente legittimato ad astenersi dalla prestazione lavorativa, conservando peraltro la retribuzione, in quanto a lui non può essere imputata la violazione dell’obbligo di legge.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 3 aprile 2015

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