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Tradimento coniugale e foto su Facebook causa di separazione

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Trib. Cagliari Sez. I, Sent., 15-04-2016 ha stabilito che

La relazione extraconiugale che venga pubblicizzata sui social network, in particolare su Facebook, mediante l’inserimento di fotografie, rappresenta un motivo valido per chiedere la separazione dal coniuge.

E’ un caso affrontato dal Tribunale di Cagliari.

La moglie riferiva che dopo un periodo di serena convivenza, il rapporto con il coniuge si era progressivamente deteriorato a causa della condotta del marito, poco consona ai doveri che derivano dal matrimonio e, da ultimo, a causa della relazione extraconiugale stessa. Tale relazione era stata resa pubblica con l’inserimento di contenuti fotografici sui social network. Il rapporto coniugale, quindi, si era sostanzialmente rovinato in via definitiva.

Al di là delle questioni economiche, risolte dal tribunale secondo le regole classiche, resta indubbio che una relazione extraconiugale resa pubblica su un social network rappresenta una causa di rottura della convivenza, che diventa intollerabile anche per la diffusione della notizia al di fuori delle mura domestiche.

E’ quindi fondata la domanda di separazione basata sul deterioramento del rapporto coniugale per via del comportamento poco consono ai doveri derivanti dal matrimonio a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con un’altra donna e resa nota pubblicamente con l’inserimento di contenuti fotografici sui social network.

La decisione fa seguito ad un’altra sentenza di merito, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 13/06/2013, secondo cui

Le fotografie e le informazioni pubblicate sul profilo personale del social network “Facebook” sono utilizzabili come prove documentali nei giudizi di separazione. Infatti, a differenza delle informazioni contenute nei messaggi scambiati utilizzando il servizio di messaggistica (o di chat) fornito dal social network, che vanno assimilate a forme di corrispondenza privata, e come tali devono ricevere la massima tutela sotto il profilo della loro divulgazione, quelle pubblicate sul proprio profilo personale, proprio in quanto già dì per sé destinate ad essere conosciute da soggetti terzi, sebbene rientranti nell’ambito della cerchia delle c.d. “amicizie” del social network, non possono ritenersi assistite da tale protezione, dovendo, al contrario, essere considerate alla stregua di informazioni conoscibili da terzi.

Peraltro, Trib. Vicenza Sez. II, Sent., 21-09-2015 ha di recente ritenuto che dalle fotografie e dai commenti pubblicati da un coniuge su Facebook sia possibile determinare l’esistenza di una relazione extraconiugale già insorta nel periodo del matrimonio, tant’è che si è statuito

da tali documenti, costituenti stampate del profilo Facebook, sono visibili foto dello stesso C con commenti entusiasti della G.S. o foto che lo ritraggono in pose affettuose con la stessa G.S., corredate daavvocato a Torinoi, che si congratulano per la bellezza della coppia. Tra questi commenti vi è anche quello della figlia della ricorrente, […] Le fotografie relative al compleanno del C., pur essendo successive al deposito del ricorso per separazione, mantengono carattere indiziante visto che nelle stesse la ricorrente viene ritratta in compagnia anche dei parenti del C., tra cui anziane signore, in atteggiamenti affettuosi che denotano una già acquisita conoscenza e confidenza, e pertanto dimostrano che il rapporto tra i due era antecedente all’inizio della separazione.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 26 maggio 2016

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