Vai al contenuto

Tracciabilità anche per le ONLUS?

E’ quello che ha stabilito ieri l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014, reperibile in formato pdf qui: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/novembre+2014+risoluzioni/risoluzione+n+102e+del+19+novembre+2014/risoluzione+102_E+del+19+nov+2014+.pdf

Si premette che le cosiddette O.N.L.U.S., cioè le organizzazioni non lucrative, fruiscono di uno speciale regime fiscale previsto dalla legge di conversione n. 66 del 6/2/1992. In conversione del decreto D.L. n. 471/1992, il quale prevede, infatti:

9-bis.  1. Alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398

La legge citata prevede a sua volta “disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche” e quindi una serie di facilitazioni fiscali. In particolare, la normativa prevede a favore di questi enti un regime agevolato I.V.A., calcolata non come differenza tra I.V.A. vendite e I.V.A. acquisti, ma in modo forfettizzato, in parte riducendo l’imponibile specialmente con riferimento alle attività istituzionali. Ai fini delle imposte sui redditi (I.R.E.S.), si calcola il 3 % sul totale dei proventi commerciali, aggiungendosi le plusvalenze patrimoniali. Molti proventi, però, non concorrono a formare la base imponibile I.R.E.S., specialmente se connessi all’attività istituzionale, o se sono raccolte fondi.

La risoluzione citata sopra estende alle O.N.L.U.S. (e le pro-loco) che fruiscono di questo regime fiscale di favore la normativa sulla tracciabilità, nel senso che tali enti potranno fruire del regime agevolato solo a condizione che i trasferimenti e le raccolte fondi, con pagamenti superiori ad € 516,46 avvengano in via tracciabile con bonifici, assegni non trasferibili, eccetera. In sostanza, si estende a livello interpretativo la normativa sulla tracciabilità già applicata alle attività sportive sulla base della L 13/05/1999 n. 133, art. 25:

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.

In materia di tracciabilità la stessa norma, al comma 5, stabilisce che

5. I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli

Ora, il punto fondamentale toccato dall’Agenzia delle Entrate sta nell’ultima parte del quinto comma, dove si afferma che vi è uno stretto legame tra la tracciabilità e l’esito di fruizione delle agevolazioni fiscali, nel senso che in caso non venga rispettata la tracciabilità, automaticamente l’ente decade dai benefici previsti dalla legge 398/1991. Infatti, si legge che

L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398,

Ciò significa, quindi, secondo l’Agenzia delle Entrate, che se la conseguenza del mancato rispetto di queste formalità nei pagamenti raccolti dai soggetti che fruiscono dei benefici fiscali è la decadenza stessa dal beneficio, a livello interpretativo è necessario ritenere che la ratio della norma si applichi quindi a tutti coloro che, in un modo o nell’altro, fruiscono di tale regime agevolato, sia per disposizioni precedenti o originarie, sia per disposizioni normative successive, che abbiano ampliato le categorie di applicazione della legge, cioè i soggetti destinatari di queste agevolazioni, tra cui rientrano quindi le O.N.L.U.S.. Da ora in poi, quindi, almeno fino ad eventuali pronunce della Commissione Tributaria, anche a Torino le O.N.L.U.S. dovranno raccogliere i fondi in questo modo, secondo le tecniche della tracciabilità dei pagamenti.

Peraltro, la risoluzione si conclude con l’espressa previsione di una vigilanza sul settore, per garantire l’applicazione della medesima in concreto.

A livello operativo, dunque, i pagamenti e le raccolte dovranno avvenire con i consueti mezzi previsti per il tracciamento, in particolare tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati (articolo 25, comma 5, della legge 133/1999), oppure per mezzo dell’uso di carte di credito o bancomat (come previsto dall’art. 4 del D.M. 473/1999), oppure ancora attraverso assegni non trasferibili intestati alla associazione sportiva destinataria (circolare n. 43/E del 2000) e quindi alla O.N.L.U.S..

Peraltro, la tematica era controversa. Le norme sulla tracciabilità avevano riguardato specificamente gli appalti pubblici, ma permaneva ancora il dubbio sulla loro applicazione ai rimborsi generici spese a favore di associazioni non lucrative di interesse sociale. Già a livello interpretativo, peraltro, si accedeva a detta estenzione, come dimostrano alcune pronunce, tra cui quella della Commissione Tributaria di Bologna del 15.01.14, nella quale si adottava proprio la tesi estensiva.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 20 novembre 2014

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Call Now Button