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Torino e Piemonte: modalità di esercizio delle medicine non convenzionali

Pochi sanno che a giugno del 2015, la Regione Piemonte ha promulgato la LR 23/06/2015, n. 13, in materia di medicine non convenzionali, con il preciso scopo di – art. 1 legge citata – di disciplinare

l’esercizio delle medicine non convenzionali nel rispetto dell’Accordo Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto in data 7 febbraio 2013 concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

Il primo passaggio fondamentale per disciplinare la materia riguarda l’accreditamento ufficiale degli enti che si occupano di formazione, quindi l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati responsabili della formazione in agopuntura, fitoterapia, omeopatia ivi compresa l’omotossicologia e la antroposofia.

Quali sono, a detta della legge, le discipline mediche “non convenzionali”?

La normativa si applica – art. 2 – a:

a)  agopuntura;
b)  fitoterapia;
c)  omeopatia suddivisa nei seguenti sottoelenchi:
1)  omeopatia;
2)  omotossicologia;
3)  antroposofia.
I medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti che hanno effettuato i percorsi formativi ai sensi dell’articolo 4 posso iscriversi, a norma dell’art. 3, agli elenchi speciali degli Ordini professionali, che enumerano i professionisti abilitati alle cure non convenzionali. Il corso di formazione è a spese dell’interessato, e viene svolto nel rispetto della normativa statale e regionale.
E’ istituita anche una Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali, che dura in carica 4 anni.
A livello di disciplina transitoria, è previsto che:
Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano alle professioni di medico veterinario e di farmacista fino alla definizione dell’ulteriore accordo previsto dall’articolo 10, comma 5, dell’Accordo, previa l’acquisizione di parere delle rispettive federazioni nazionali per l’estensione di tali disposizioni.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 14 dicembre 2015

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