Pochi sanno che a giugno del 2015, la Regione Piemonte ha promulgato la LR 23/06/2015, n. 13, in materia di medicine non convenzionali, con il preciso scopo di – art. 1 legge citata – di disciplinare
l’esercizio delle medicine non convenzionali nel rispetto dell’Accordo Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto in data 7 febbraio 2013 concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.
Il primo passaggio fondamentale per disciplinare la materia riguarda l’accreditamento ufficiale degli enti che si occupano di formazione, quindi l’accreditamento dei soggetti pubblici e privati responsabili della formazione in agopuntura, fitoterapia, omeopatia ivi compresa l’omotossicologia e la antroposofia.
Quali sono, a detta della legge, le discipline mediche “non convenzionali”?
La normativa si applica – art. 2 – a:
a) agopuntura;b) fitoterapia;c) omeopatia suddivisa nei seguenti sottoelenchi:1) omeopatia;2) omotossicologia;3) antroposofia.
Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano alle professioni di medico veterinario e di farmacista fino alla definizione dell’ulteriore accordo previsto dall’articolo 10, comma 5, dell’Accordo, previa l’acquisizione di parere delle rispettive federazioni nazionali per l’estensione di tali disposizioni.