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Torino: deposito di atto con numero di registro generale errato imputabile alla parte

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avvocato a Torino

Con ordinanza Trib. Torino Sez. VII, Sent., 22-03-2016, il Tribunale del capoluogo piemontese rigetta l’istanza di rimessione in termini formulata dalla parte che aveva depositato una memoria istruttoria fuori termine massimo, per aver erroneamente indicato il numero di registro generale del ruolo nel primo deposito.

La tematica riguarda un problema delicato del processo telematico, cioè il rispetto dei termini processuali nell’ipotesi di deposito telematico degli atti endoprocessuali.

L’istituto della rimessione in termini è previsto dal codice di procedura civile (art. 153 c.p.c.):

Improrogabilità dei termini perentori.

I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.

Solo la parte che dimostra di essere decaduta dal rispetto di un termine perentorio per causa ad essa non imputabile può chiedere ed ottenere la rimessione in termini. Nel caso di specie si trattava evidentamente del termine previsto per il deposito della memoria istruttoria in senso stretto, cioè quella di cui all’art. 183 6 n. 2 c.p.c.

Il punto della questione era verificare se è imputabile o meno alla parte il mancato rispetto del termine, nell’ipotesi in cui il primo deposito telematico della memoria non sia andato “a buon fine” a causa dell’erronea indicazione del numero di registro generale del procedimento. Infatti, quando si deposita l’atto, la parte ha l’onere di indicare a quale procedimento pendente si riferisca il deposito e il Cancelliere accetta o meno il deposito.

In questo caso l’istante riferiva di aver effettuato il deposito lo stesso giorno della scadenza del termine (10.03.2016) indicando un numero di R.G. errato (3070 anziché 32070) e di aver ricevuto il giorno stesso (alle ore 16.06) un messaggio che informava dell’esito infruttuoso del deposito a causa del numero di ruolo non valido, messaggio che tuttavia l’istante leggeva soltanto il giorno dopo, allorquando si adoperava a rieffettuare il deposito con l’indicazione del numero di ruolo corretto, a termine ormai scaduto.

Il Giudice invocava, quindi, il principio sancito dalla sentenza Cass. 21794/2015, secondo cui l’erronea indicazione del numero di registro generale è imputabile alla parte e non è causa di decadenza dal termine che non sia riconducibile alla sua volontà.

Peraltro, secondo il Giudicante, in virtù delle “Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 mazzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24″ – Specifiche di Interfaccia fra Punto di Accesso e Gestore Centrale -, l’Ufficio di Cancelleria può decidere se forzare il blocco o meno, il tutto a discrezione, cioè in sostanza se intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito.

Il Cancelliere aveva così ritenuto, non conoscendo il vero R.G., di non forzare il blocco e così di rifiutare legittimamente il deposito, a cui peraltro non era seguito in tempo utile un nuovo deposito nonostante l’avvertimento inviato immediatamente alla parte.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 24 maggio 2016

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