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Telefonate moleste dei call center: che fare?

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La domanda è: c’è un modo per far cessare le continue chiamate moleste da call center, che nella maggior parte sono situati all’estero – i costi sostenuti per il marketing dalle aziende, infatti, sono più bassi per via della manodopera più bassa -, che a qualunque ora del giorno e della notte chiamano sui telefoni privati delle famiglie e dei cittadini? La risposta è sì, con alcune precisazioni.

A Torino si è occupato della questione legale il quotidiano La Stampa, con riferimento al codice etico dei call center, che suona però un paradosso, visto che i call center hanno per definizione la vocazione a chiamare ed intromettersi nella vita privata dei cittadini. Le Associazioni di categoria – Assocontact – hanno spiegato che intendono garantire una maggiore qualità del servizio.

Il DPR 07/09/2010, n. 178 istituiva già qualche anno fa un registro delle opposizioni.

Questa normativa, recante il “Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali”, si occupa tra l’altro proprio di questo registro dei numeri di telefono fisso.

L’art. 2, in linea di principio, spiega le intenzioni e l’ambito di applicazione della norma:

Art. 2  Ambito di applicazione

1.  Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni di cui all’articolo 130, comma 3-bis, del Codice.

2.  Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni riportate in elenchi di abbonati di cui all’articolo 129 del Codice.

In pratica, la disposizione dà attuazione all’art. 130 del Codice della Privacy, per difendere la riservatezza di chi ha un numero telefonico in registri pubblici. Il soggetto non deve fare altro che gratuitamente iscriversi nell’apposito registro delle opposizioni, impedendo così di fatto ai call center di contattarlo a casa.

L’art. 3 stesso testo prevede l’istituzione del Registro:

Art. 3  Istituzione del registro

1.  Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell’articolo 130, comma 3-bis, del Codice, e sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 4, il registro pubblico delle opposizioni.

2.  Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singoli soggetti ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di abbonati di cui all’articolo 2, comma 2, iscrivendosi al registro di cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni effettuato mediante l’impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

E’, poi, in discussione un disegno di legge sulla concorrenza, che estenderebbe la regola anche ai cellulari. Con l’atto del Senato n. 2085 si studia l’istituzione di un registro più completo:

Articolo 19

(Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione)

Con il comma 1 è istituito il Registro dei soggetti che utilizzano indirettamente risorse nazionali di numerazione. La disposizione prevede che il Ministero dello sviluppo economico individui e iscriva in tale registro i soggetti, diversi dagli operatori già presenti in altri registri, che, per erogare servizi voce e dati al pubblico, utilizzino indirettamente risorse nazionali di numerazione. Il citato registro sarà tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi delle medesime disposizioni che regolano il registro degli operatori di comunicazione. La disposizione prevede infine che con decreto del Ministro dello sviluppo economico siano individuati i criteri in base ai quali i soggetti iscritti nel citato registro siano obbligati, in ragione della loro attività prevalente, a richiedere l’autorizzazione prevista per tale attività.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 2 dicembre 2016

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