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Taxisti in rivolta a Torino contro il d.d.l. concorrenza: il problema delle liberalizzazioni

Il problema delle liberalizzazioni è maggiormente sentito quando vi sono le crisi economiche, in particolare quelle di settore.

Ricordiamo, qualche anno fa, la pronuncia del Tribunale di Torino, Sez. I, 22/03/2017, n. 1553. Sono passati 5 anni, ma il Tribunale aveva così disposto:

Il rapporto di concorrenza tra due o più imprenditori derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività industriale o commerciale in un ambito territoriale anche solo potenzialmente comune comporta che la comunanza di clientela non è data dalla identità soggettiva dei clienti, bensì dall’insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall’imprenditore che lamenta la concorrenza sleale, che sono in grado di soddisfare quel bisogno (nel caso di specie il Tribunale ha inibito ad Uber l’utilizzazione sul territorio nazionale dell’app denominata UberPop e, comunque, la prestazione di un servizio che organizzi, diffonda e promuova da parte di soggetti privi di autorizzazione amministrativa e/o di licenza un trasporto terzi dietro corrispettivo su richiesta del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta).

I taxisti, oggi 4 aprile 2022, si sono organizzati per protestare, viste anche le difficoltà che derivano dal rincaro del gasolio.

Infatti, si sono dati appuntamento allo stadio in corso Grosseto.

La protesta sembra avere ad oggetto il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (ai sensi dell’articolo 47, della legge 23 luglio 2009, n. 99). Ricordiamo che l’art. 8, contro cui si scagliano i taxisti a Torino, dispone:

Art. 8
(Delega in materia di trasporto pubblico non di linea)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
    legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro dello
    sviluppo economico, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto
    pubblico non di linea
    .
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
    pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto
    collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i
    cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai
    trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
    b) adeguamento dell’offerta di servizi alle nuove forme di mobilità che si svolgono mediante
    applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei
    conducenti
    ;
    c) riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici
    non di linea e razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali,
    alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte
    costituzionale in materia;
    d) promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare
    standard qualitativi più elevati;
    e) garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire
    una consapevole scelta nell’offerta;
    f) armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire
    comuni standard nazionali;
    g) adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni
    efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare
    l’esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per
    l’irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali
  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato sentita la Conferenza Unificata di cui
    all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Sembra evidente che la protesta dei taxisti a Torino prenda di mira, alla luce del contenzioso che da anni muove la categoria, la delega al Governo per introdurre forme di intermediazione tramite applicazioni sui cellulari o liberalità nel settore delle licenze.

Articolo redatto ad Alpignano da Studio Duchemino – settore DIRITTO COMMERCIALE – il 5 aprile 2022

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