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Subaffitto: la presunzione di sublocazione della legge 23 maggio 1950 n. 253.

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Sublocazione: ci occupiamo oggi di quel fenomeno per il quale un inquilino può subaffittare ad un altro inquilino, incassando lui i canoni di affitto. Questo è un fenomeno molto diffuso nelle grandi città e non sempre il divieto di sublocazione contenuto nel contratto serve veramente.

Ma ci interessa approfondire la “presunzione di sublocazione” prevista da una legge del 1950, che giustamente aveva stabilito:

Si presume l’esistenza della sublocazione quando l’immobile risulta occupato da persone che non sono al servizio del conduttore o che non sono a questo legale da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di ospiti con carattere transitorio.

La presunzione stabilita nel comma precedente non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell’immobile assieme al conduttore.

Che cosa significa che una cosa si presume?

Significa che dovrà essere il controinteressato a dimostrare il contrario, per cui si parte dall’idea che in certe situazioni si presume una sublocazione, cioè si presume che – stanti alcune circostanze – viga un contratto con cui l’inquilino ha realmente ceduto l’uso dell’immobile ad un altro. E questo si verifica quando l’immobile appare occupato da persone che non hanno vincoli di parentela entro un certo grado, oppure siano badanti o persone al servizio dell’inquilino.

Perchè è importante presumere che vi sia una sublocazione? Perchè in alcuni casi non è facile dimostrarlo e l’idea che vi sia una sublocazione può aiutare il locatore a liberare l’immobile semplicemente sfrattando l’originario conduttore.

La presunzione di sublocazione è stata analizzata anche da una certa giurisprudenza.

Conviene dire, quindi, che la presunzione di sublocazione prevista nella legge 253/1950 è una presunzione legale, quindi prevista dalla legge.

Le nuove leggi hanno introdotto analoga presunzione, per aiutare il proprietario nel dimostrare che c’è un contratto con estranei, ma solo riguardo la cosiddetta locazione transitoria.

Per questo, la citata legge non si può considerare interamente abrogata, specialmente l’art. 21 che abbiamo citato, che serve ancora a garantire al locatore la dimostrazione facile dell’esistenza di un subaffitto.

Articolo redatto ad Alpignano, da Studio Duchemino, staff IMMOBILI, il 4 ottobre 2021

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