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Stop all’imposta di registro sulle sentenze “minori”

Con comunicato stampa del 10 novembre 2014, apparso su tutti i quotidiani legali anche a Torino, l’Agenzia delle Entrate annuncia il via libera all’esenzione da bollo e registro per le cause di piccolo valore, specialmente per processi pendenti davanti al Giudice di Pace. Qui potete trovare il link al comunicato stampa: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2014/cs+novembre+2014/cs++10112014+risoluzione+97/130_Com.st.Esenzione+imposta+registro+sentenze+appello+Giudice+Pace+10.11.14.pdf.

Nessun pagamento, quindi, dell’imposta di registro e di bollo sulle sentenze relative alle cause di valore più modesto.

È quanto chiarisce la risoluzione n. 97/E dell’Agenzia delle Entrate di oggi che, alla luce del recente orientamento della Corte di Cassazione, estende l’esenzione anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del Giudice di Pace.

L’Agenzia delle Entrate fa, dunque, riferimento ad una nota sentenza della Corte di Cassazione, la n. 16310 del 16 luglio 2014, secondo la quale “l’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’art. 46 della L. n. 374/1991 in relazione agli atti e provvedimenti relativi alle cause e attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di 1.033 Euro si riferisce genericamente alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio e non solo a quelle emesse dal giudice di pace”.

Si legge nella sentenza che la Commissione Tributaria Regionale di Napoli aveva perciò annullato l’avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni adottato per effetto dell’omesso pagamento dell’imposta di registro pretesa in relazione alla sentenza n. 1283/2005 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in sede di appello e su impugnazione di sentenza del locale Giudice di Pace.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, cercando di difendere la propria posizione, che peraltro risultava sempre “a favore del Fisco”, piuttosto che del “cittadino”.

L’assunto centrale dell’Agenzia delle Entrate era che l’esenzione dalla imposta di registro delle sentenze richiedesse anche il requisito soggettivo del fatto di essere, la sentenza, emessa dal Giudice di Pace. Ma, tuttavia, tale assunto non troverebbe alcun riscontro nella legge.

Nella sentenza della Corte di Cassazione, si dice, infatti

“Ciò posto, occorre evidenziare che l’assunto di parte ricorrente – secondo il quale l’esenzione dal pagamento della tassa di registro implica l’esistenza del duplice presupposto oggettivo (il limite di valore della causa come dianzi indicato) e soggettivo (l’adozione della sentenza da parte del giudice di pace)- non trova alcun riscontro esplicito od implicito nella previsione normativa, atteso che l’art. 46 dianzi menzionato – nel suo significato ampiamente comprensivo dianzi messo in luce – si riferisce genericamente alle cause ed alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede Euro 1.033,00, ciò che abilita l’interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini dell’esenzione e per quanto qui rileva, alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio”.1

D’altronde ribadisce la corte che la ragione di questa normativa é ben precisa e non è quella di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale avanti al Giudice di Pace (perché, altrimenti, sarebbe stato incongruo contemplare un limite di valore e sarebbe stato irragionevole esonerare l’utente da una tassa da pagarsi “a posteriori”, pur conservando l’onere del contributo dovuto a mente del D.P.R. n. 115 del 2002, la cui efficacia anche deflattiva è assicurata dalla previsione del versamento da farsi al momento dell’iscrizione a ruolo), ma bensì quella di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto.

Pertanto, da ora in poi tali atti non saranno sottoposti all’imposizione fiscale di registro e bollo.

Articolo redatto da Studio Duchemino a Torino, il 13 novembre 2014

 

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