Vai al contenuto

Socio lavoratore: quali tutele nel caso di esclusione?

citare-agenzia-immobiliare

Tema assai dibattuto quello delle tutele riservate al socio lavoratore, cioè a colui il quale assomma su di sé sia la qualifica di socio di una cooperativa di lavoro, sia quella di lavoratore subordinato. L’avvocato del lavoro si trova spesso di fronte ad un socio di cooperativa che è stato escluso con delibera di esclusione dalla società, e/o licenziato. Il fenomeno, infatti, si articola sulla base di due atti/fatti di rilevanza giuridica, che non vanno confusi:

  • la delibera di esclusione dalla società;
  • il recesso (o licenziamento) dal rapporto di lavoro.

Il rapporto societario può interrompersi per effetto della delibera di esclusione del socio. Allo stesso tempo, il rapporto di lavoro ne viene travolto, in quanto esso è manifestazione del rapporto societario, creato proprio per cooperare. Non vale il contrario, in quanto il socio lavoratore licenziato può benissimo mantenere la qualità di socio della cooperativa e partecipare alla sua vicenda sociale. Lo ricorda, di recente, Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 10-10-2017) 20-11-2017, n. 27436, importante arresto che fa chiarezza sul tema.

Secondo il Supremo Collegio, infatti, il quale si è occupato di una vicenda in cui il lavoratore non aveva impugnato la delibera di esclusione, laddove il lavoratore non impugni l’esclusione dalla società gli è inibita la tutela restitutoria del rapporto di lavoro, ma non quella risarcitoria.

In poche parole, fermo restando che la cessazione della qualità di socio, fa venire meno il rapporto di lavoro e viceversa il venir meno del rapporto di lavoro non implica la cessazione del vincolo sociale, il lavoratore che non abbia impugnato la delibera di esclusione dalla società potrà sicuramente agire ancora per il risarcimento del danno, considerato che questo rimedio è sempre esperibile.

La Corte precisa che:

l’effetto estintivo del rapporto di lavoro derivante dall’esclusione dalla cooperativa a norma della L. n. 142 del 2001, art. 5, comma 2, impedisce senz’altro, in mancanza d’impugnazione della delibera che l’abbia prodotto, di conseguire il rimedio della restituzione della qualità di lavoratore.

E ancora:

E’ la tutela restitutoria ad essere preclusa dall’omessa impugnazione della delibera di esclusione (sull’applicabilità di tale tutela, in caso di accoglimento dell’impugnazione della delibera, vedi Cass. n. 9916/16, cit.; n. 2802/15, cit.; n. 11741/11, cit.).

Tutela restitutoria, che consegue all’invalidazione della delibera, dalla quale deriva la ricostituzione sia del rapporto societario, sia dell’ulteriore rapporto di lavoro e che, quindi, ripete genesi e fisionomia dalla dinamica del rapporto sociale. Essa risulta quindi del tutto estranea ed autonoma rispetto alla tutela reale prevista dall’art. 18 dello statuto dei lavoratori, di matrice, appunto, lavoristica (sulla quale invece punta, una volta “rimosso il provvedimento di esclusione”, Cass. 4 giugno 2015, n. 11548).

A rigor di logica:

Pretendere che chi intenda chiedere soltanto la tutela risarcitoria derivante dal licenziamento illegittimo debba impugnare la delibera di esclusione equivarrebbe ad assoggettare la fruizione della prima ad un presupposto proprio della tutela restitutoria conseguente all’invalidazione dell’esclusione.

Infatti:

sono proprio gli effetti della delibera di esclusione a dare consistenza agli effetti risarcitori derivanti dal licenziamento illegittimo.

Il diffondersi del fenomeno delle cooperative (anche illecite) di lavoro impone una rivisitazione di questi temi e delle relative e inerenti soluzioni.

Il lavoratore socio di cooperativa, escluso, avrà quindi vari rimedi. Conviene rivolgersi all’avvocato del lavoro al più presto per individuare, quindi, quali ricorsi o rimedi esperire nella situazione concreta. L’avvocato del lavoro, operante a Torino e su tutto il territorio nazionale anche grazie al processo telematico, saprà aiutare il cliente ad avere le idee chiare sui rapporti di interconnessione tra i vari rimedi – impugnazione della delibera di esclusione, impugnazione del licenziamento, risarcimento del danno – consigliandolo su come agire. Il cliente si rivolgerà preferibilmente all’avvocato del lavoro di fiducia a Torino, anche se la vicenda si svolge in altri territori, grazie alle norme sul processo telematico a distanza.

A titolo di precisazione, occorre aggiungere che la sentenza pronunciata a Sezioni Unite ha avuto modo di analizzare due sentenze, una del Tribunale di Torino e l’altra della Corte d’Appello del capoluogo piemontese, nel quale operano ogni giorno gli avvocati del lavoro, svolgendo il loro servizio a tutela dei datori di lavoro e dei lavoratori.

L’avvocato del lavoro, infatti, è la figura di riferimento per le imprese che abbiano problemi con i dipendenti e per i cittadini lavoratori che vivano un momento di difficoltà sul luogo di lavoro, sia che si tratti di mobbing, sia che si tratti di qualunque tematica di competenza dell’avvocato del lavoro, cioè licenziamenti, recessi, sanzioni e contestazioni disciplinari, atti discriminatori, condotte antisindacali. E qualunque altra questione possa insorgere, ad esempio il mancato pagamento delle differenze retributive, il demansionamento, le questioni sul risarcimento del danno; l’avvocato del lavoro, specialmente a Torino che è una (ex) città industriale e ora turistica si occupa delle questioni dei lavoratori dipendenti dalle grandi imprese industriali, nonché delle vicende che riguardano il contratto intermittente nel settore turistico (a chiamata), i lavoratori delle cooperative di trasporto e corriere espresso, i lavoratori del commercio e multiservizi.

Rivolgersi all’avvocato del lavoro a Torino significa avere la garanzia di una consulenza e di un supporto qualificato per la gestione delle criticità in ambito lavorativo.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino l’11 dicembre 2017

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Call Now Button