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Separazione rapida: indicazioni operative ai Comuni

Abbiamo parlato più volte della separazione rapida. Si tratta di una procedura semplificata in materia di separazione e divorzio, che consente di ottimizzare i tempi tramite una negoziazione assistita dall’avvocato e/o  con la partecipazione fondamentale dell’Ufficiale di Stato Civile e ovviamente, nella modifica ultimamente approvata, della Procura della Repubblica, in occasione di procedure che vedono coinvolte famiglie con figli appartenenti a determinate categorie. Si vedano, quindi, gli articoli già pubblicati sul sito.

Ora, però, ci occupiamo delle informative che sono giunte dal Ministero dell’Interno, con circolare n. 19/2014, diramata ai Prefetti. La circolare è, comunque, del 28 novembre 2014, e tiene conto dei provvedimenti richiesti dalla Procura della Repubblica e dalla Presidenza dei Tribunali: autorizzazione e nulla osta, richiesti a proposito di tutte le convenzioni stipulate in presenza degli avvocati. Tali provvedimenti sono il passaggio fondamentale, a seguito del quale il fascicolo perverrà, ovviamente, al Comune e quindi allo Stato Civile, in quanto ad essi trasmesso dagli avvocati che hanno curato e certificato la convenzione di negoziazione.

Ora, quali conseguenze hanno le modifiche di recente intervenute, che prevedono “almeno un avvocato per parte” e il passaggio presso la Procura? Anzitutto appare fondamentale dire che la circolare trae le conseguenze sul primo punto: è evidente che entrambi gli avvocati dovranno trasmettere la convenzione. Questo garantisce la pratica applicazione della norma che prevede la partecipazione necessaria di entrambi gli avvocati. Prima della modifica, peraltro, la dicitura “un avvocato” lasciava intendere che la convenzione potesse essere assistita da un solo legale per entrambe le parti. Con questa modifica, però, anche gli obblighi di trasmissione e il discorso delle sanzioni sugli illeciti omissivi relativi alla trasmissione pare necessitato si estendano ad entrambi i legali coinvolti. Questo significa che se uno dei due legali o entrambi non trasmettono entro dieci giorni la convenzione, l’Ufficiale di Stato Civile dovrà irrogare su entrambi o sul singolo responsabile le sanzioni, peraltro ridotte dal minimo edittale di 2.000 a 10.000 euro di massimo, rispetto agli importi (esagerati) precedentemente previsti (fino a 50.000 euro).

Attenzione, poi, al nuovo istituto di separazione rapida direttamente innanzi al Sindaco (Ufficiale di Stato civile). Invece di prevedersi, quindi, una convenzione di negoziazione, assistita dai due legali, le parti, cioè i coniugi, possono separarsi direttamente davanti al Sindaco, esattamente come può avvenire il matrimonio civile. Ora, in questo caso, però, la presenza dell’avvocato è meramente facoltativa. Il Comune competente sarebbe quello di residenza di uno dei coniugi, ovvero quello dove è trascritto e iscritto il matrimonio. Questo istituto, però, semplificando enormemente la separazione e anche il divorzio o eventualmente le modifiche alle condizioni, non risulta applicabile quando siano presenti figli appartenenti a categorie protette perchè minorenni, maggiorenni portatori di handicap, o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Come avviene, però, questa verifica sulla sussistenza delle condizioni di legge, cioè l’assenza di figli minorenni o incapaci? La circolare è chiara nel collegare tale controllo all’istituto, da una parte, dell’autocertificazione (che serve proprio per non frustrare la velocità del procedimento) e dall’altra al regime di controllo pubblico e di verifica circa l’assenza dei figli dichiarata dal coniuge. Questo controllo è esplicitamente collegato, dal Ministero dell’Interno, a livello sistematico, con le forme di incapacità legalmente e giudiziariamente codificate e previste: interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno. Si ricorda, solo per inciso, che quest’ultimo istituto, cioè l’amministrazione di sostegno, è una via di mezzo tra interdizione e inabilitazione. L’Ufficiale deve verificare la presenza di sentenza di interdizione o di inabilitazione o provvedimenti di amministrazione di sostegno.

Per non coinvolgere l’Ufficiale in questioni patrimoniali, la circolare afferma che va esclusa qualunque questione economico-patrimoniale, quindi quelle relative agli assegni di mantenimento, all’assegnazione della casa coniugale, eccetera. Non può rientrare, quindi, nell’accordo. Questo costituisce, ovviamente, un forte ostacolo alla procedura, ma trova ragione d’essere nei principi generali. L’atto, sottoscritto personalmente dalle parti, che non possono essere sostituite dall’avvocato, va compilato subito. L’Ufficiale, dopo aver redatto l’atto, invita le parti a comparire entro 30 giorni e nel frattempo effettua le verifiche sui figli. Ovviamente, questo significa che le parti, comparendo, riconfermano la loro volontà e non comparendo non la riconfermano, impedendo la annotazione della separazione e del divorzio. Una registrazione, comunque, si ritiene debba essere fatta, dopodiché in caso di conferma da parte dei coniugi, è evidente che si procederà anche all’annotazione a margine dell’atto di nascita e di matrimonio dei coniugi. Non è però la data della conferma, dopo 30 giorni, quella da cui decorrono gli effetti previsti circa il decorso del termine triennale per il divorzio, ma la prima. A livello giuridico, quindi, si lascia intendere che la prima comparizione dei coniugi e soprattutto l’accordo hanno effetto prenotativo, che acquisisce definitività a partire ovviamente dalla conferma successiva. Dati importanti riguardano i costi: € 16,00, esigiti immediatamente come imposta di bollo, identico importo a quello previsto per l’annotazione del matrimonio. Inoltre, l’Ufficiale acquisisce dati per individuare l’esistenza di un processo civile, e trasmette l’accordo in cancelleria.

Il Ministero dell’Interno, tramite i Prefetti, raccomanda la diramazione della circolare ai singoli Comuni, che devono essere correttamente sensibilizzati sulle nuove procedure. A regime, è probabile che queste procedure, se conosciute e divulgate adeguatamente, snelliranno di parecchi procedimenti i tribunali civili. D’altronde, per citare un esempio, molti procedimenti in assenza di figli si riducono in Tribunale a mere compilazioni burocratiche. Nonostante la delicatezza della materia, molti avvocati sanno che il cliente può rimanere stupito sul senso di “leggerezza” con cui l’udienza e gli incombenti si svolgono. Tanto vale, a questo punto, spostare tutto in zona nota, magari perchè i coniugi si sono sposati civilmente e conoscono già “i luoghi”.

Articolo pubblicato a Torino da Studio Duchemino, il 12 dicembre 2014

 

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