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Separazione dei coniugi: quanto bisogna versare per i figli?

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Una delle domande che vengono rivolge all’avvocato divorzista è questa: quanto bisogna versare ai figli in sede di separazione dei coniugi? Quanto, quindi, spetta al coniuge verso l’altro coniuge a titolo di mantenimento dei figli minorenni? Una cosa è certa: la filiazione implica che il genitore, a prescindere dalle vicende del matrimonio, è sempre obbligato a mantenere il figlio.

La recente sentenza Corte di cassazione civile, sez. VI, 1 marzo 2018, n. 4811 fornisce alcune indicazioni importanti.

Rappresenta principio acquisito il fatto che:

“nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti” (Cass. 10 luglio 2013, n. 17089)

Per stabilire l’entità e la misura dell’assegno per i figli, va fatta quindi una valutazione comparativa che tenga conto di vari elementi. Nel caso analizzato, che era poi oggetto di reclamo a Torino, la corte non aveva compiuto questa valutazione.

La sentenza precisa:

il giudice, al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, nel determinare l’importo dell’assegno per il minore, deve considerare le “attuali esigenze del figlio”, le quali non potranno peraltro non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass. 18 settembre 2013, n. 21273; e già Cass. n. 23630 del 2009, n. 23411 del 2009, n. 7644 del 1995, n. 10119 del 2006);

Ricordiamo che nel 2013 il codice civile è stato modificato con questo articolo importante per il mantenimento dei figli:

337 ter
Provvedimenti riguardo ai figli.
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
La Cassazione non ritiene in quel caso sufficiente quanto motivato dal tribunale, in quanto la motivazione è:
non supportata da adeguata indagine e considerazione in ordine alle risorse patrimoniali e reddituali disponibili da parte deiconiugi ed alla loro capacità di lavoro: anzi, la corte del merito ha espressamente trascurato la “maggiore capacità economica dell’altro genitore”, pur accertata nel caso concreto
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 28 giugno 2018

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