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Sanzioni per omissione contributiva: abolito il minimo edittale

E’ la Corte Costituzionale ad intervenire sulla normativa del lavoro irregolare (il cosiddetto lavoro nero), abolendo di fatto il minimo edittale delle sanzioni irrogate al datore di lavoro per omissioni contributive.

L’art. 116 (comma 8) della l. 23/12/2000 n. 388 costituisce la normativa di riferimento per le sanzioni che vengono irrogate contro il datore di lavoro nell’ipotesi di omissione contributiva. Le sanzioni civili vengono irrogate, per esempio, anche nel caso di licenziamento nullo o inefficace; non nel caso, invece, di licenziamento annullabile con pronuncia di valore costitutivo con cui si accerta la mancanza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento (Cass. civ. Sez. Unite, 18/09/2014, n. 19665). Così, come, in generale nel caso di ritardo nel pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro, caso meno grave, ovvero nel caso di totale omissione delle stesse denunce mensili riguardanti i contributi dei lavoratori, con conseguente omissione della contribuzione.

Finora, nell’ultimo caso ricordato, si applicava la sanzione prevista dalla legge, ma nel rispetto del minimo edittale di € 3.000,00 per ciascun lavoratore.

La norma (art. 116, comma 8, lettera a]) testualmente recitava:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge

In particolare, circa il limite edittale, era previsto (comma 3 art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73):

3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

La Consulta viene adita in sede di giudizio di illegittimità costituzionale della norma, sollevando la questione il Tribunale di Bologna in relazione più che altro all’art. 4 L 04/11/2010, n. 183. Anche gli studi legali a Torino si sono posti varie volte il problema, il quale riguarda principalmente la mancata differenziazione tra situazioni, considerata irragionevole, nella misura in cui l’imposizione del minimo edittale di sanzione, fissato ad una certa misura, impedisce appunto di differenziare a seconda della durata del rapporto di lavoro nero per il quale è avvenuta l’illecita omissione contributiva. Infatti, il rapporto previdenziale è intimamente collegato con il rapporto di lavoro, al punto che quest’ultimo rappresenta presupposto indefettibile del primo. E anche i contributi sono intimamente legati alla durata del rapporto, proprio perchè vengono versati regolarmente, nel corso del rapporto di lavoro. L’imposizione della sanzione nel minimo edittale, rende, secondo il Tribunale di Bologna, irragionevole questa impossibilità di differenziare le situazioni.

La Consulta accoglie in senso positivo il ricorso, in quanto si basa sulla natura delle sanzioni per decidere se l’esistenza del minimo edittale ha senso oppure no.

Si dice, infatti, che:

poiché le sanzioni civili connesse all’omesso versamento di contributi e premi hanno una funzione essenzialmente risarcitoria, essendo volte a quantificare, in via preventiva e forfettaria, il danno subito dall’ente previdenziale, la previsione di una soglia minima disancorata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, dalla quale dipende l’entità dell’inadempimento contributivo e del relativo danno, è irragionevole

Per decidere della questione, la Consulta, quindi, deve affrontare il problema della natura delle sanzioni irrogate in capo al datore di lavoro. Si schieravano in dottrina varie posizioni, soprattutto quella favorevole a considerarle sanzioni da illecito civilistico (A. GIOVATI, Le somme aggiuntive previdenziali nel quadro della pena privata, in Dir. lav., 1, 988, I, 357, 55., M. PERSIANI, Diritto della previdenza sociale, Padova, 2000, p. 1O1 …) e quella che le considerava di natura retributiva, anche per gli alti importi, che peraltro sono stati successivamente livellati alquanto. La Consulta opta per la prima soluzione. Se, infatti, l’art. 8 parla espressamente di “sanzioni civili” e comunque se la natura è risarcitoria, proprio perchè forfettizzano a monte la somma dovuta per omissione contributiva, non si può che concludere che non risponde a questa logica l’imposizione del minimo edittale, per lavoratore, che appunto distorce la ratio stessa della sanzione, impedendo di differenziare la sanzione a seconda del periodo di omessa contribuzione, che a sua volta inevitabilmente dipende dalla durate del rapporto di lavoro irregolare.

E dunque, è dichiarata la norma incostituzionale, con le conseguenze del caso.

Articolo redatto a Torino il 13 novembre 2014 da Studio Duchemino

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