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Risoluzione del contratto preliminare: il danno a quanto ammonta?

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Il risarcimento del danno per mancata stipulazione del contratto definitivo a quanto ammonta? Lo ha ben definito Corte di cassazione civile del 28/11/2017 sez. II num. 28375 che si è occupata di un caso verificatosi a Brescia negli anni Settanta, sfociato in una soluzione giudiziaria solo nel 2012 e poi, definitivamente, l’anno scorso.

Va premesso che una società promittente acquirente potrebbe trovarsi di fronte all’inadempimento del venditore – nella specie si trattava dell’acquisto promesso di immobili da costruire -. In sostanza, con il contratto preliminare, in gergo chiamato compromesso, le parti si impegnano a stipulare l’atto definitivo di solito dal Notaio.

Qualora, invece, intervenga l’inadempimento del venditore, l’atto definitivo di compravendita non si può più sottoscrivere, col risultato che il promittente acquirente subisce dei danni. La domanda è a quanto ammontano questi danni. Le cose cambiano, secondo la Cassazione, se il prezzo è stato o meno pagato. Può succedere, infatti, che la parte abbia versato un certo importo, in vista del contratto definitivo, a titolo di caparra o acconto. In tal caso, i “frutti” di questo capitale vengono raccolti dal promittente venditore che riceve la somma. Se, invece, l’acquirente non paga nessun prezzo, in attesa del definitivo trasferimento della proprietà, i frutti del capitale rimangono a lui. Per questo si tiene conto dell’avvenuto pagamento, qualora si disquisisca del danno da svalutazione monetaria, quello che colpisce il capitale in sè per effetto dell’inflazione.

L’avvocato immobiliarista si trova spesso di fronte a queste situazioni: il risarcimento del danno deve tenere conto anche del maggiore danno qualora la somma si sia svalutata nel tempo, a causa dell’inflazione intesa come generale perdita del potere di acquisto della moneta corrente in un determinato momento storico. Ora, è evidente che i capitali rendono dei frutti anche solo potenzialmente. Se l’acquirente ha già versato il prezzo, i vantaggi dei frutti traibili dal capitale stanno in capo al venditore che ha ricevuto la somma.

La sentenza, quindi, spiega che

il risarcimento del danno dovuto al promissario acquirente per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, imputabile al promittente venditore, consiste nella differenza tra il valore commerciale del bene medesimo, da determinarsi al momento della domanda, ed il prezzo pattuito, tenendo conto della rivalutazione dell’importo previsto in contratto per il prezzo, nell’ipotesi in cui detto prezzo non sia stato pagato (ex plurimis, Cass. 28 luglio 2010, n. 17688, in motivazione).

In pratica, è evidente che se il prezzo fosse rimasto quello e la vendita fosse avvenuta, il compratore avrebbe fruito di un prezzo che poi col tempo aumenta. Se la vendita non va in porto, il danno dell’acquirente è la differenza, appunto, tra il valore attuale del bene e il prezzo a cui se lo era aggiudicato, in quanto per acquistarlo dopo anni gli servirebbe un capitale uguale al prezzo dell’epoca, oltre ad un altro capitale differenziale che va a coprire l’aumento del prezzo dovuto all’inflazione.

Chi ha fruito, poi, di questo aumento del valore è chi detiene la somma: se il compratore ha già pagato una parte o tutto il prezzo, prima del rogito che non andrà mai in porto, perde i frutti del capitale. Quindi, il danno si calcola previa rivalutazione dell’importo previsto in contratto per il prezzo, sottraendo questo dal valore commerciale attuale a cui si comprerebbe oggi, il tutto nel solo caso in cui l’acquirente non ha pagato nulla. Se, invece, ha già pagato, la rivalutazione del capitale è andata a favore del venditore e l’acquirente ha diritto ad un danno ben maggiore. Infatti, il valore attuale meno il valore del prezzo fissato nel contratto è una differenza ben più grande che quella tra valore attuale e prezzo “rivalutato” e va a coprire esattamente la perdita dei frutti sul capitale già versato dall’acquirente.

La Corte, quindi, ribadisce la regola cui sempre si attiene in una giurisprudenza consolidata, distribuendo i rischi e i danni secondo giustizia.

Se avete dubbi immobiliari, contattate l’avvocato immobiliarista a Torino; vi sarà formulato un preventivo di consulenza legale sugli immobili.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 14 febbraio 2018

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