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Riqualificazione della spesa: la legge regionale del Piemonte

Con  LR Piemonte 27/01/2015, n. 1 vengono fornite disposizioni per la riqualificazione della spesa regionale. In sostanza, come riportato anche da varie agenzie, tra cui l’ANSA (http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2015/01/20/consiglio-approva-ristrutturazione-spesa_43376a21-98e9-4745-a390-c962255f7f12.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter) il Consiglio riqualifica la spesa. Obiettivo è una spesa più qualificata e maggiori tagli alle spese improduttive.

Il provvedimento consta di almeno 28 norme, piuttosto ricche di contenuto. Vediamo anzitutto alcuni punti fondamentali del provvedimento.

Anzitutto, all’art. 1 è previsto che la Regione è “autorizzata ad attivare azioni volte a realizzare il pagamento centralizzato dei fornitori, appaltatori e prestatori di servizi, sia pubblici che privati, delle aziende sanitarie regionali, avvalendosi della società finanziaria regionale Finpiemonte S.p.A.”. Questo tipo di centralizzazione della spesa verrà anche monitorato, come stabilito dall’ultima parte della disposizione.

Quanto al patrimonio regionale, è disposto (art. 2) la Regione “La Regione, nell’ambito della razionalizzazione del proprio patrimonio, dispone un programma di alienazione del patrimonio regionale inutilizzato e non strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali”. In sostanza, si tratta di un piano per le dismissioni. Interessante, anche, la possibilità per l’Ente di permutare immobili di sua proprietà con altri condotti in locazione per l’uso istituzionale (art. 3).

Quanto all’art. 4, è disposto che la Regione possa attribuire in uso gratuito gli immobili di sua pertinenza (in questo caso l’utilizzatore dovrà ovviamente sobbarcarsi delle spese di uso e gestione dell’immobile) ad altri enti, quelli in sostanza che coincidono con “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale” (1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). L’art. 5, invece, prevede l’attribuzione e le procedure per l’attribuzione a titolo oneroso.

Altre disposizioni prevedono poi la possibilità di rinegoziare il debito (art. 6), che ad oggi appare decisamente alto, il censimento delle aree industriali (art. 7), il reinvestimento del ricavato delle dismissioni in apparecchi e strutture sanitarie (art. 8).

Decisamente importante è l’assegnazione di un ruolo a Finpiemonte. La Giunta regionale (art. 11) è “autorizzata ad adottare le misure necessarie ed opportune per favorire l’integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette”. Il monitoraggio, spiegano gli assessori, è fondamentale per tenere sotto controllo la spesa. Si tratta della gestione della cassa delle aziende sanitarie piemontesi. Il Piemonte collocherà, poi, a riposo verosimilmente i dirigenti vicini alla pensione, con le regole valevoli per il sistema nazionale.

L’intervento di spending review è ormai necessario, vista la situazione finanziaria della Regione.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 17 febbraio 2015

 

 

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