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Riconoscimento delle sentenze UE: liberalizzazione

Dall’1 gennaio 2015 diventa operativo il nuovo Regolamento UE n. 1215/2012 in tema di riconoscimento ed esecuzione di sentenze. Si tratta di una normativa ricca di novità, che vanno tenute in considerazione soprattutto per la portata di semplificazione che posseggono.

Il Regolamento citato sostituisce, di fatto e di diritto, il Regolamento 44/2001. E’ stato pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2012, n. L 351 e naturalmente è in vigore dal 2013, in particolare dal 9 gennaio.

Vediamo la struttura del provvedimento e i vari contenuti. Anzitutto è bene considerare l’estensione applicativa, che viene prevista dall’art. 1 con le relative esclusioni e inclusioni:

Articolo 1

1.  Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

2.  Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a)  lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi o derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;
b)  i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini;
c)  la sicurezza sociale;
d)  l’arbitrato;
e)  le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
f)  i testamenti e le successioni, comprese le obbligazioni alimentari mortis causa.
Siccome il tema principale sono le decisioni emesse in un Paese dell’Unione, è importante cosa si intenda per “decisione”, visto che finora era proprio la decisione ad essere resa esecutiva nel Paese membro. In particolare, quindi, si definisce “decisione” (art. 2):
qualsiasi decisione emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un decreto, un’ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.
Ai fini del capo III, la «decisione» comprende anche i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un’autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del presente regolamento. Essa non comprende i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione
Venendo allo specifico argomento trattato, di esecuzione delle decisioni si occupa l’art. 39, stabilendo che
La decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività.
Cosa cambia, quindi? Anzitutto deve trattarsi di una decisione, ai fini del Regolamento, che sia già esecutiva in uno Stato membro, ovviamente sulla base dei criteri dello Stato in questione. Una volta che si verifichi che essa è esecutiva, la medesima è esecutiva anche negli altri Stati, senza sia necessario l’exequatur che era previsto in precedenza.
L’art. 40 prevede che una decisione esecutiva abilita anche al cautelare, nel senso che “una decisione esecutiva implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla legge dello Stato membro richiesto”.
A livello operativo, l’art. 42 stabilisce la documentazione richiesta:

Articolo 42

1.  Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell’esecuzione:

a)  una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità; e
b)  l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53, che certifica l’esecutività della decisione, e contenente anche un estratto della decisione nonché, se del caso, le informazioni pertinenti sulle spese processuali ripetibili e sul calcolo degli interessi.

2.  Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare, il richiedente fornisce alla competente autorità incaricata dell’esecuzione:

a)  una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;
b)  l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53, contenente una descrizione del provvedimento e certificante che:
i)  l’autorità giurisdizionale è competente a conoscere del merito;
ii)  la decisione è esecutiva nello Stato membro d’origine; e
c)  qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o comunicazione della decisione.

3.  L’autorità competente per l’esecuzione può, se del caso, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell’articolo 57, la traduzione o la traslitterazione del contenuto dell’attestato.

4.  L’autorità competente per l’esecuzione può esigere che il richiedente fornisca una traduzione della decisione solo se non sia in grado di procedere senza una tale traduzione.

 La documentazione va, appunto, trasmessa all’autorità che esegue la decisione, e si tratta della copia della decisione, in forma autentica, l’attestato dell’esecutività. Elementi più specifici sono previsti per il cautelare.

L’art. 45 prevede il diniego:

Articolo 45

1. Su istanza di ogni parte interessata, il riconoscimento di una decisione è negato:

a)  se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico (ordre public) nello Stato membro richiesto;
b)  se la decisione è stata resa in contumacia, qualora la domanda giudiziale o un atto equivalente non siano stati notificati o comunicati al convenuto in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione;
c)  se la decisione è incompatibile con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
d)  se la decisione è incompatibile con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, sempre che tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto; o
e)  se la decisione è in contrasto con:
i)  le disposizioni del capo II, sezioni 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente dell’assicurazione, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto; o
ii)  le disposizioni del capo II, sezione 6.
E’ ovvio che, trattandosi di meccanismo automatico di riconoscimento, chi vuole il diniego deve chiederlo espressamente, in quanto “parte interessata“. Non basta, peraltro, che il riconoscimento appaia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro dove deve essere eseguita la decisione, ma deve esserlo “manifestamente”. Inoltre, quando non è stato rispettato il contraddittorio, nel senso che la decisione assunta in contumacia della controparte, è stata assunta in una sorta di contumacia qualificata, nel senso che la parte non ha potuto difendersi a causa della notifica difettosa o eseguita in tempo non utile, a meno che, ovviamente, la decisione non sia stata impugnata, il che significa che è stata garantita la conoscenza del provvedimento e anche il contraddittorio. Inoltre, il mancato riconoscimento avviene anche negli altri casi indicati dalla norma.
Merita ricordare, infine, quanto stabilito dall’art. 53 del Regolamento:

Articolo 53

L’autorità giurisdizionale d’origine, su istanza di qualsiasi parte interessata, rilascia l’attestato utilizzando il modulo di cui all’allegato I.

 L’allegato I è un modulo di quattro pagine, contenente spazi da compilare.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 13 gennaio 2015

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