Vai al contenuto

Responsabilità solidale negli appalti: le novità

Da m0lti anni sussiste la responsabilità “solidale” tra appaltatore e subappaltatore per i debiti contributivi, assicurativi e le ritenute fiscali del lavoratore. Questa responsabilità solidale ha sempre avuto la funzione di garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati da una cordata di appalti nel controllo circa il versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali dei lavoratori. L’esigenza, nobile, è stata spesso frustrata, però, dalla procedura di controllo che a causa delle difficoltà applicative frenava le imprese. Infatti, il committente o subappaltante non poteva procedere con i pagamenti delle imprese subappaltatrici se non al prezzo di verificare l’avvenuto versamento predetto, tramite sistemi di certificazione. Questa esigenza “nobile”, dunque, ha ceduto ora il passo alla necessità di snellire il funzionamento dell’economia.

Un primo tentativo era stato portato a termine, eliminando l’i.v.a. dalle poste riguardanti la responsabilità solidale dell’appaltatore, quindi escludendola sia dal regime di responsabilità solidale tra i due soggetti, sia da quello sanzionatorio (legge n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013, art. 50).

Ora, invece, il Decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, approvato dal Governo lo scorso 30 ottobre ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, stabilisce, all’art. 28, l’abrogazione totale della responsabilità solidale tributaria negli appalti e subappalti.

Come temperare questo regime? Le esigenze sottese alla normativa precedente, infatti, non sono scomparse: si tratta della basilare esigenza di tutelare i lavoratori delle varie imprese, che hanno prestato il loro lavoro negli appalti e la loro posizione contributiva. A fronte di ciò, si agisce sull’art. 2495 cod. civ., in materia di liquidazione delle società di capitali e loro estinzione. La norma, infatti, prevede allo stato attuale:

[…] i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse […]

In poche parole, l’effetto estintivo della società non attende il venir meno dei rapporti pendenti, ma consegue semplicemente alla cancellazione formale dal Registro delle Imprese, cancellazione della società che ha valore costitutivo.

L’attuale intervento normativo, che abroga la responsabilità solidale di appaltatore e subappaltatore, lascia integra una responsabilità della società, la cui estinzione ha effetto solo decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione della medesima dal Registro delle Imprese.

Inoltre, i liquidatori dei soggetti passivi IRES, che non adempiono all’obbligo di pagare con le attività risultanti dalla liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte sempre che non provino di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione dei beni ai soci o associati.

Insomma, ne esce un regime “mitigato”. Alla totale abrogazione della normativa, che snellisce di molto i pagamenti tra aziende negli appalti, fa da contrappeso un sistema di controllo che consente, comunque, anche attraverso rimedi diretti, di conseguire un effetto sostanziale di difesa dei lavoratori, non da ultimo mediante una trasmissione di dati da parte dell’I.N.P.S. al Fisco per l’accertamento riguardo le posizioni contributive gestite dall’Istituto.

Articolo redatto a Torino, l’11 novembre 2014, da Studio Duchemino

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Call Now Button