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Responsabilità dei medici: la nuova legge

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Entra oggi in vigore la nuova legge sulla responsabilità medica, che cerca di mettere ordine nella disciplina. Mancano ancora i decreti attuativi, ma si può già dire che ci saranno importanti novità, prima tra tutte l’azione diretta del paziente danneggiato contro l’impresa di assicurazione. Stiamo parlando, quindi, della LEGGE 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.

Obiettivo della legge è evidentemente quello di trasferire quasi totalmente il rischio sugli ospedali e le strutture sanitaria, facendo in modo che i pazienti danneggiati agiscano direttamente contro l’assicurazione delle strutture e agevolando le cause contro le strutture rispetto a quelle contro il personale medico. Infatti, viene introdotto un diverso regime di responsabilità:

  • contro la struttura sanitaria, l’azione è di tipo contrattuale, si prescrive in 10 anni (il paziente ha 10 anni di tempo per far valere i danni che ha subito a livello medico) e l’onere della prova è più semplice (basterà allegare l’inadempimento della struttura, che invece avrà l’onere di provare di avere agito correttamente)
  • contro il personale medico, invece, l’azione è di tipo extracontrattuale: abolita la ibrida “responsabilità da contatto sociale”, citare in giudizio il personale medico sarà più difficile, in quanto ovviamente bisognerà dimostrare tutti gli elementi della responsabilità e non solo limitarsi ad allegare che ha sbagliato.

La legge prevede che prima di procedere contro un ospedale o contro un medico è necessario instaurare una procedura conciliativa, o una mediazione civile (come è stato finora), oppure una consulenza preventiva a scopo conciliativo, secondo la procedura prevista dal codice di procedura civile.

E’ inaugurato un Fondo di Garanzia per i casi in cui si superi il massimale di polizza della struttura, oppure l’assicurazione sia in stato di insolvenza: in tutti i casi, quindi, in cui il danneggiato rischia di non essere risarcito per via di una mancanza di copertura assicurativa, interviene un Fondo che è alimentato dalle imprese di assicurazione. Ciò vale anche quando la compagnia di assicurazione dell’ospedale abbia recesso dalla polizza.

Il medico potrà subire l’azione di rivalsa, per dolo o colpa grave, quando la struttura abbia dovuto risarcire il paziente o per via di una sentenza del tribunale, o per via di una transazione o conciliazione (titolo stragiudiziale).

Nell’ambito del giudizio sarà valutabile il comportamento di chi non ha partecipato alla conciliazione; il giudice potrà condannarlo alle spese della conciliazione e di lite, a prescindere dall’esito di chi ha vinto o perso.

La legge tende chiaramente ad evitare la medicina difensiva, interventi medici che danneggiano il paziente e dettati esclusivamente dalla paura per il personale medico di dover rispondere in tribunale; cerca di introdurre un regime equilibrato nel quale ogni soggetto è chiamato a rispondere, ma a diverso titolo e favorendo un effettivo risarcimento.

Lo Studio legale Duchemino, a Torino, da anni si occupa di responsabilità medica a Torino. Si può constatare che il regime di responsabilità medica è stato mutuato dall’impianto generale della r.c. automobilistica.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino l’1 aprile 2017

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