Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d’impresa, con sentenza numero 6057/2014, ha risposto sul seguente quesito: può essere originale e creativo un testo meramente tecnico, al fine di riconoscerne la protezione sotto il profilo del diritto di autore? In effetti, la domanda non è peregrina, perchè quando si dice che il diritto d’autore è tutelabile solo se presenta caratteri di originalità e creatività l’opera cui si riferisce, il problema maggiore che si pone sui testi a contenuto tecnico risiede nel fatto che il testo tecnico presenta spazi assai ristretti per l’originalità. Come essere originali su testi di medicina o di matematica? La risposta, comunque, del Tribunale è logicamente adeguata, nel senso che l’originalità di opere su cui minore è il margine di discrezionalità risiede nella loro forma: la forma espressiva, l’organizzazione dei contenuti, la presentazione del pezzo. Questi parametri possono essere anche fortemente innovativi e tanto basta per tutelarne il diritto d’autore.