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Prima casa impignorabile: la discussione al Senato

Con il disegno di legge 714 è in discussione al Senato, in Commissione, la impignorabilità della casa. Il tema è molto sensabile, per via del fatto che la casa è il primario bene essenziale per molti italiani e la crisi economica ha diminuito i redditi del ceto medio. L’analisi dell’iter legislativo è disponibile qui.

Il disegno di legge reca “Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all’esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema esattoriale”.

La relazione al d.d.l. ricorda il drammatico caso del muratore siciliano che si dava fuoco, perdendo la vita, per salvare la casa di abitazione messa all’asta per € 26.000 a fronte di un debito contratto con la banca per € 10.000. Il tema è all’ordine del giorno.

Il testo si occupa dell’art. 2910 cod. civ., apportando qualche importante modifica:

non possano formare oggetto di espropriazione da parte di aziende ed istituti di credito e da parte di intermediari finanziari gli unici immobili di proprietà del debitore
qualora ricorrano congiuntamente tre condizioni: 1) che essi siano adibiti ad abitazione del debitore,
che vi abbia senza soluzione di continuità mantenuto la residenza dal sorgere del credito; 2) che altri
componenti del nucleo familiare del debitore, con lui residenti nell’abitazione in questione, non siano
proprietari o titolari di diritti su altri immobili adibiti ad abitazione situati nell’ambito del territorio
della stessa provincia di residenza e che, nel medesimo arco temporale, non abbiano ceduto ad altri diritti sui detti immobili; 3) che il valore degli immobili in questione sia inferiore ad euro 200.000.
Il quarto comma stabilisce sostanzialmente il medesimo divieto di espropriazione in capo agli stessi
soggetti sugli unici beni immobili di proprietà del debitore strumentali all’esercizio di arti, imprese o
professioni e adibiti fin dalla data del sorgere del credito all’esercizio di una tra le medesime attività.
Il quinto comma stabilisce che le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applichino se, qualora
i fabbricati e gli immobili di cui al numero l del terzo comma e di cui al quarto comma siano stati
vincolati dal debitore a garanzia del credito, il debitore non abbia accettato la conversione in prestiti
vitalizi ipotecari o non abbia rimborsato il prestito alla scadenza, e qualora i fabbricati di cui al numero
1 del terzo comma e di cui al quarto comma debbano essere sottoposti a sequestro e a confisca in
attuazione della legislazione contro la criminalità organizzata

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino l’11 marzo 2016

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