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Piemonte: semplificazioni burocratiche

La Piemonte, LR 11/03/2015, n. 3, legge regionale in materia di semplificazioni, si è occupata attivamente di sfoltire la normativa burocratico amministrativa in vari ambiti, introducendo quindi semplificazioni in materia di commercio, turismo, ambiente, tutela del suolo e delle foreste, usi civici, agricoltura, operazioni estrattive, energia, edilizia e urbanistica, trasporti, montagna, sanità, politiche sociali, cultura e beni culturali e semplificazione in generale.

Si tratta di una sforbiciata di non poca importanza, di cui non è possibile dare conto in questa sede, se non solo in parte. Vediamo, quindi, gli aspetti più importanti.

In materia di commercio, le novità riguardano gli esercizi di vicinato e le forme speciali di vendita, nonché le vendite di fine stagione.

In materia di turismo, la normativa si occupa di classificazioni alberghiere, quindi anche tipologie alberghiere, con le seguenti definizioni:

1.  In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, le aziende alberghiere si articolano nelle seguenti tipologie:

a)  motel: esercizio ricettivo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggi destinati a veicoli o imbarcazioni quante sono le unità abitative degli ospiti, maggiorate del 10 per cento, nonché i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e di bar;
b)  villaggio albergo: esercizio ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;
c)  albergo meublè o garnì: esercizio ricettivo che fornisce solo il servizio di alloggio, eventualmente con prima colazione, senza ristorante;
d)  albergo-dimora storica: esercizio ricettivo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe quattro stelle;
e)  albergo-centro benessere: esercizio ricettivo dotato di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe tre stelle. In caso di offerta di servizi termali o trattamenti estetici e dietetici, l’albergo centro-benessere può fregiarsi della denominazione rispettivamente di albergo termale o di albergo beauty farm;
f)  albergo diffuso: esercizio ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento e delle sale di uso comune nonché dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, integrate tra loro da servizi centralizzati, ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti, purché coerente con il funzionamento unitario dell’esercizio alberghiero;
g)  condhotel: esercizio ricettivo aperto al pubblico composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in appartamenti a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.

2.  In alternativa all’indicazione albergo può essere usata l’indicazione hotel, grand hotel o palace hotel se la struttura è collocata nelle due posizioni di vertice della classifica alberghiera, oppure resort se la struttura è collocata in contesti ambientali o paesaggistici di particolare suggestione o rilevanza artistico-storico-culturale-architettonica che offrono servizi di pregio ludico-sportiviricreativi alla clientela.

3.  In alternativa all’indicazione residenza turistico-alberghiera possono essere utilizzate le denominazioni hotel residence, albergo residenziale o aparthotel.

Viente contemplato l’albergo diffuso:

Art. 7  Albergo diffuso.

1.  L’albergo diffuso assicura i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, può includere la prima colazione, nonché la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi accessori.

2.  Le unità abitative devono essere integrate tra loro e con la realtà socio-culturale del territorio e non possono distare più di 1000 metri dallo stabile adibito ad uso comune, preferibilmente ubicato nel centro storico.

3.  In ragione della particolarità e della valenza del contesto architettonico ove l’albergo diffuso è localizzato, che deve essere pienamente salvaguardato, nonché dell’obiettivo strategico volto ad assicurare la rivitalizzazione del relativo tessuto sociale e urbanistico, il regolamento di cui all’articolo 8 può disciplinare deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, quali superfici ed altezze minime dei vani abitativi esistenti, in quanto prevalente il principio del restauro conservativo e del recupero filologico delle antiche tipologie abitative storiche.

4.  Negli alberghi diffusi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina, a condizione che il numero dei posti letto non sia superiore al 30 per cento della capacità ricettiva totale.

5.  Con il regolamento di cui all’articolo 8, comma 2, è definita la disciplina di dettaglio degli alberghi diffusi.

Chi intende iniziare un’attività alberghiera, deve inviare la SCIA:

1.  Chiunque intende gestire un’azienda alberghiera, presenta, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990, una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modalità telematica, al SUAP del comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all’attività. La SCIA è presentata su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente.

Circa i bed and breakfast:

1.  Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’esercente l’attività di bed and breakfast comunica all’ATL competente per territorio l’articolazione del calendario di apertura per l’anno 2015 che sostituisce il precedente inviato ai sensi dell’articolo 15-bis, comma 10, della L.R. 31/1985.

Sono considerati centri e servizi vacanza per minori i seguenti impianti:

1.  Sono centri di vacanza i presidi per minori che forniscono agli stessi un servizio temporaneo a contenuto pedagogico ricreativo, con o senza pernottamento o preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

In materia di agricoltura, si introduce e sviluppa il procedimento amministrativo informatico:

1.  In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), a partire dall’anno 2015, i procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale sono gestiti prioritariamente in modalità informatica.

2.  Il procedimento amministrativo, tracciato attraverso le funzionalità informatiche regionali, è consultabile dai beneficiari in via telematica.

E’ istituita la dichiarazione d’uso dei terreni agricoli:

2.  La dichiarazione d’uso dei terreni di cui al comma 1, inserita nel fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), costituisce titolo di conduzione al fine della determinazione della consistenza aziendale, fatte salve eventuali contestazioni degli aventi diritto e non dà diritto a usucapione.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 14 dicembre 2015

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