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Patto di prova: cambio appalto e illegittimità della prova

La lavoratrice, assunta in un cambio appalto con patto di prova, viene licenziata per mancato superamento della prova e perde la causa avanti il Tribunale di Torino. La Corte d’Appello di Torino ribalta la sentenza del Tribunale, riconoscendo la illegittimità del licenziamento, dovuta al fatto che nessuna prova poteva essere apposta al nuovo contratto, in assenza di un cambio di mansioni effettivo.

Nella vicenda in esame, la lavoratrice era stata dapprima licenziata per perdita dell’appalto dalla ditta uscente, nel 2012, poi riassunta dalla ditta subentrante nell’appalto dell’Istituto Sociale di Torino – servizi mensa -. Solitamente la contrattazione collettiva, nell’ipotesi di cambio appalto, prevede l’obbligo di assunzione da parte della ditta subentrante, al fine di conservare i livelli occupazionali della zona. Per patto di prova, invece, si intende come è noto il patto apposto al contratto di lavoro, da esperirsi nei primi mesi dall’assunzione – entro rigorosi termini temporali stabiliti dal C.C.N.L. applicato -, al fine di verificare l’idoneità del lavoratore alle mansioni cui è applicato.

Nel caso di specie, però, il contratto collettivo stabiliva la possibilità per la ditta subentrante di applicare il patto di prova, a condizione che le mansioni fossero diverse da quelle già svolte in precedenza, alle formali dipendenze della ditta uscente.

Ora, nel corso del processo era emerso che la lavoratrice, stando alle dichiarazioni testimoniali, pur formalmente assunta per svolgere determinate mansioni diverse da quelle precedenti, aveva di fatto svolto mansioni identiche a quelle fino a quel momento svolte.

Conseguentemente, la Corte di Cassazione – Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-09-2015, n. 17371 -, adita a seguito di ricorso contro il provvedimento della Corte d’Appello di Torino, ha confermato questo principio:

Nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l’interesse di entrambe le parti a sperimentarne la convenienza, sicché è illegittimamente stipulato ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni, ancorché diversamente denominate, e per un congruo lasso di tempo, a favore dello stesso datore di lavoro o di un precedente datore di lavoro-appaltatore, titolare del medesimo appalto. (Rigetta, App. Torino, 06/03/2014).

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 24 novembre 2015

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