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Patrocinio di Stato: il grande bluff del diritto di difesa dei non abbienti

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L’istituto del patrocinio a spese dello Stato ha vissuto alterne vicende nella storia.

C’è stato un tempo in cui si chiamava gratuito patrocinio proprio perché era “gratuito”, nel senso che lo Stato predefiniva la prestazione dell’avvocato come opera di volontariato. Si è passati poi al patrocinio “a spese dello Stato”. E’ qui, però, che si insinua il grande dubbio. Valutando le statistiche, soprattutto di alcuni tribunali come Biella, si può notare come la speranza nutrita dal cittadino non abbiente sia mal riposta e non per colpa degli avvocati che ogni giorno si danno un gran da fare per portare avanti il contenzioso.

Il cliente non abbiente si rivolge di solito all’avvocato dando per scontato e pacifico che possiede i requisiti per il patrocinio, per cui chiede all’avvocato semplicemente di avviare la pratica presso l’Ordine degli Avvocati di riferimento territoriale.

Tuttavia, pochi sanno che purtroppo la gran parte delle difficoltà si verifica dopo. Per effetto dell’ultima riforma, è stato stabilito (formalmente) che l’avvocato debba presentare entro il termine finale della causa – di solito l’ultima udienza – l’istanza di liquidazione delle spese; il giudice, a sua volta, provvede immediatamente.

Il problema è che a seguito di tale liquidazione, gli onorari non vengono pagati. Lo Stato non invia per anni la copertura finanziaria alle cancellerie e quindi gli avvocati si vedono costretti a fatturare le somme solo quando la cancelleria, anni dopo, glielo consente. Se poi arrivano o si muovono con qualche giorno di ritardo, scoprono che pur avendo emesso la fattura 4 o 5 anni dopo la prestazione, non verranno pagati nuovamente per i prossimi 2,3 o 4 anni, in quanto “i fondi sono finiti” e lo Stato non ne manda più. Le fatture finiscono così nei cosiddetti fondi residui. La trafila che deve affrontare l’avvocato, che se va bene viene pagato 8 anni dopo, scoraggia chiunque. Questo è il motivo della decadenza dell’istituto. Lo Stato solo a parole garantisce la difesa dei non abbienti, mentre nei fatti la rende impossibile.

Alcuni tribunali, poi, non inviano notizie di alcun tipo. Persino il meccanismo della compensazione con oneri fiscali dell’avvocato ha tardato ad attuarsi, per effetto di un regolamento attuativo che si è atteso per anni. Anche in questo caso le intenzioni sulla carta del Legislatore, non trovano riscontro nella realtà. I commercialisti, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, non conoscono minimamente l’esistenza di questa normativa e scoraggiano gli avvocati a perseguire questa strada, per la quale ci vuole anche un certificato di mancata opposizione alla liquidazione.

Insomma, a conti fatti questo istituto sta mostrando i suoi limiti. Gli avvocati, quando vengono pagati peraltro nella metà del minimo tariffario, vengono saldati quasi 10 anni dopo, per cui è ragionevole aspettarsi un’ondata di cancellazioni dagli elenchi speciali e un rifiuto giustificato. Si consideri, infatti, che costituisce eccezione di inadempimento il rifiuto a fornire una prestazione che non sarà pagata, qualora lo Stato ne preveda a monte il pagamento.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 13 luglio 2018

2 commenti su “Patrocinio di Stato: il grande bluff del diritto di difesa dei non abbienti”

  1. Sono circa 60 anni che vivo fuori dall Italia.
    Ricevo una picco pensione dall Italia. ma mi e stata bloccata, l iNPS di Firenze
    Mi sta ignorando.
    Il mio nome e Roberto Mazzucchi
    Per favore Entrare in contato con Firenze
    Mio email samoa 73@ Gmail
    Molte grazie

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