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Patrocinio a spese dello Stato a Torino

avvocatoL’istituto del patrocinio a spese dello Stato è destinato ai cittadini non abbienti.

Esso garantisce – o dovrebbe – una difesa tecnica anche a coloro che possiedono un reddito familiare – se il cittadino convive con qualcuno – sotto la soglia di € 11.528,41. Nel caso di convivenza si sommano gli imponibili delle dichiarazioni redditi dei componenti, altrimenti si considera solo quello individuale, sempre al fine delle imposte sui redditi.

In particolare, qui è possibile scaricare la domanda di patrocinio (civile) da depositare presso l’Ordine degli Avvocati, a Torino, presentandosi agli sportelli o incaricando già un legale che poi curerà tutta la pratica per la nomina, che va deliberata dal Consiglio dell’Ordine. Se si conosce il legale, è possibile evitare una nomina casuale o la nomina di un legale sconosciuto appartenente alla lista di Torino.

L’istituto garantisce, anche se con notevoli difficoltà sul versante economico, questa difesa a favore dei non abbienti. Il punto critico è rappresentato dal fatto che ormai la difesa è garantita dal volontariato degli avvocati iscritti nelle liste, i quali ricevono il compenso diversi anni dopo aver espletato l’incarico. La riforma dell’istituto prevede che l’istanza di liquidazione dell’onorario sia formulata prima della fine del processo e il decreto di liquidazione venga emesso in occasione – e non oltre – del provvedimento che conclude il giudizio. Segue il termine di 30 giorni per l’opposizione, a seguito del decorso del quale il decreto diventa definitivo e “pagabile”. I fondi dello Stato, volti a corrispondere la metà dell’onorario minimo come da parametri forensi per la liquidazione dei compensi, è costantemente insufficiente, al punto che lo Stato richiede il pagamento dell’I.V.A. sulle fatture elettroniche emesse dai professionisti sotto obbligo dello Stato stesso, salvo poi non saldare il dovuto. Si verificano quindi casi in cui le parcelle sono demandate ai residui, cioè non sono “coperte” dallo Stato in tempo utile e quindi l’avvocato è costretto ad attendere anni affinché lo Stato invii i fondi a copertura delle fatture emesse. Questi scandalosi ritardi, purtroppo, minano alla radice il diritto di difesa costituzionalmente garantito, in quanto non si tratta di “gratuito patrocinio”, cioè patrocinio interamente volontario. La difesa dei non abbienti, quindi, anche a Torino e in Piemonte è demandata ad un istituto che non ha copertura e garanzie statali sufficienti. Negli ultimi anni sono sorte convenzioni con istituti di credito per lo sconto delle già esigue parcelle. Ma si sa che le cessioni di credito e gli sconti bancari implicano costi a carico del professionista, che per vedersi liquidata la parcella in tempi dignitosi, deve rinunciare ad una parte di essa. Visti gli importi straordinariamente esigui, se non addirittura illegali, c’è da chiedersi se l’istituto potrebbe sopravvivere a lungo. Ultimamente il Tribunale di Torino sembra essere in grado di saldare parcelle più recenti, mentre quelle degli anni scorsi (ad esempio fine 2015) sono in stato di quiescenza in attesa che lo Stato dia un segno di vita.

Si ricorda altresì che il Tribunale di Torino è stato protagonista, purtroppo, di lentezze e ritardi di estrema rilevanza; si è verificato anche che istanze depositate sotto il vecchio regime siano andate “perdute” e dopo anni sia stato necessario per molti avvocati ripresentarle perdendo altro tempo. C’è da dire, poi, che questo istituto soffre di riforme annunciate e mai realizzate. Tempo addietro, infatti, verso aprile 2016, si era dato per acquisito l’istituto della compensazione dei crediti del professionista per patrocinio a spese dello Stato con i debiti di quest’ultimo a livello previdenziale e fiscale. In questo modo l’avvocato avrebbe quanto meno potuto compensare quanto gli era dovuto per l’incarico svolto con i suoi debiti in imposte, tasse e contributi. I contributi previdenziali, però, anche a seguito dell’interpretazione dominante della normativa, sono subito stati esclusi da detta compensazione. Per il resto, nonostante gli annunci ripetuti del Governo, gli Ordini hanno dovuto prendere atto che, mancando il regolamento attuativo della normativa, si trattava di una vergognosa boutade, che è rimasta lettera morta. Infatti, nessuno ha mai potuto applicare questa compensazione, nè tantomeno oggi risulta possibile. Gli annunci del Governo, quindi, si sono dimostrati la classica operazione pubblicitaria di facciata, che ha affossato ulteriormente la fiducia della classe forense.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 19 luglio 2016

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