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Omissione d’atti d’ufficio nelle pratiche edilizie

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Con sentenza 8 marzo 2018 – data del deposito – la Corte di Cassazione ribadisce quando scatta il reato di omissione d’atti d’ufficio nei confronti della P.A.. Il tema interessa anche chi chiede un permesso di costruire nel campo edilizio, avendo difficoltà a causa dei ritardi della Pubblica Amministrazione. Ad esempio per le pratiche di stretta pertinenza del Comune, come i controlli sul progetto e le verifiche sullo stato dei luoghi.

Un primo elemento riguarda il come debba essere redatto l’invito alla P.A. a compiere l’atto: in forma scritta e inclusivo di una diffida ad adempiere secondo lo schema del codice civile.

Tuttavia, vale il principio della libertà di forma. Non è detto che debbano essere usate espressioni tipiche del linguaggio giuridico come “costituzione in mora” o “diffida ad adempiere”, ma è sufficiente un contenuto di tal tipo. L’atto di invito deve contenere la richiesta, l’esposizione delle sanzioni a cui si va incontro, il netto contenuto di diffida che la P.A. deve percepire, essendo chiamata a dire se compie l’atto o perchè non lo compie.

Solo a tale condizione, spiega l’avvocato immobiliarista, si verificano gli effetti per cui passati 30 gg dalla ricezione della diffida, è commesso il reato.

In pratica, il contenuto della richiesta deve manifestare la cogenza di essa.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 3 aprile 2018.

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