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Obblighi dell’agente immobiliare: plusvalenza. Risponde l’avvocato immobiliarista a Torino

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L’agente immobiliare non risponde di inadempimento nel caso non comunichi la plusvalenza della compravendita. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma.

Di che cosa si tratta? L’avvocato immobiliarista ogni giorno riceve richieste di consulenza sulla provvigione dell’agente immobiliare. Molti clienti chiedono se devono o meno pagare l’agenzia immobiliare, in quanto secondo loro sarebbe inadempiente ai propri doveri professionali. Ma non sempre questo è vero.

Parliamo, infatti, della sentenza Tribunale Roma, Sez. X, 06/03/2014, n. 5402, secondo cui:

Esula dai compiti dell’agente immobiliare quello di informare la parte venditrice circa la disciplina tributaria della plusvalenza, considerato che l’imposizione tributaria deriva direttamente dalla legge, con la conseguenza che non è responsabile a norma dell’art. 1759, comma 1, c.c. il mediatore che non comunichi al cliente venditore le informazioni concernenti la plusvalenza derivante dalla compravendita intermediata.

Significa che se in alcuni casi è possibile invocare l’inadempimento dell’agenzia, dedurre cioè che l’agenzia immobiliare sarebbe inadempiente e quindi non pagare la provvigione – ma ricordiamo sempre che questo è l’esito di un accertamento giudiziale -, dall’altra vi sono casi in cui secondo le sentenze di merito non è vero che quell’obbligo incombeva sull’agente.

E’ il caso delle plusvalenze.

E’ assolutamente noto che esiste una disciplina normativa fiscale sulle tasse sulla plusvalenza della compravendita. Ma siccome tale disciplina è imposta dalla legge, non è stata considerata una attività del mediatore quella di informare il cliente venditore circa gli aspetti fiscali della vendita e la tassazione della plusvalenza.

Sembrerebbe, visto che il testo della sentenza non è facilmente reperibile per intero, che il tribunale faccia applicazione del generale principio secondo cui l’ignoranza della legge non è ammessa, cioè che se uno rischia di subire l’applicazione di norme fiscali dovrebbe saperlo autonomamente o informarsi, senza pretendere dall’agenzia immobiliare che sia essa ad informarlo o aggiornarlo.

E’ ovvio che in tal caso l’avvocato immobiliarista potrebbe sostenere la tesi opposta, in mancanza di un indirizzo giurisprudenziale solido. Ma questo è possibile solo argomentando la posizione. Per questi motivi è sempre consigliabile la consulenza legale on line, cioè una valutazione complessiva sulla base del testo contrattuale e degli altri documenti.

Articolo redatto ad Alpignano da Studio Duchemino – STAFF IMMOBILI – il 13 gennaio 2022

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