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Nuova circolare sul processo telematico

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato oggi, 23 ottobre 2015, la nuova circolare – sostitutiva delle precedenti – relativa al processo telematico: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_16_1&contentId=SDC1187890

Vediamo, quindi, le novità essenziali e le questioni aperte.

La circolare esordisce con una precisazione fondamentale di diritto transitorio: sostituisce le precedenti.

La presente circolare aggiorna e sostituisce le precedenti circolari di questa Direzione Generale del 27.6.2014 e del 28.10.2014 in materia. Essa costituisce un testo consolidato che[…] si propone di fornire uno strumento di agevole consultazione. A tal fine, i paragrafi di nuova introduzione, al pari di quelli che hanno subito rilevanti modifiche o integrazioni, sono segnalati nei rispettivi titoli

Vediamo subito quindi quale è, a seguito delle ultime novità normative che prevedono il deposito telematico degli atti, la situazione attuale:

  • primo atto/primo atto difensivo (Tribunale e Corte d’Appello): alternativamente la parte può scegliere il deposito telematico oppure quello cartaceo, con la precisazione, però, che in caso di deposito telematico, questo è l’unico a perfezionarsi – in effetti poteva succedere che l’avvocato tentasse di depositare in via telematica e avendo poi i riscontri negativi depositasse anche in via cartacea, con il risultato di ottenere la pendenza di due processi identici che andavano poi riuniti in prima udienza;
  • atti endoprocessuali (Tribunale e Corte d’Appello): in questo caso il deposito è solamente telematico.

Per quanto riguarda la tenuta del fascicolo cartaceo, vale la pena sottolineare che residua la possibilità o necessità della cancelleria di un fascicolo cartaceo, ed è principalmente il caso stabilito dall’art. 16-bis, comma 9, d.l. n. 179/2012, secondo cui il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. La circolare ricorda che esso presuppone il previo deposito mediante invio telematico.

Tendenzialmente, poi, niente più copie per i “membri dei collegi” giudicanti, visto che la disposizione dell’articolo 111 disp. att. c.p.c. appare superata. I giudici possono vedere telematicamente le eventuali memorie e comparse depositate e farsene trarre una copia digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i-quinquies del codice dell’amministrazione digitale.

Sui cronici ritardi delle cancellerie nell’accettazione degli atti, la circolare avverte che “é dunque assolutamente da escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della cancelleria”. La riduzione dell’orario di lavoro delle cancellerie relativamente all’apertura al pubblico dovrebbe proprio servire – come dice la circolare ministeriale – a garantire la lavorazione veloce degli atti e la loro ricezione, ivi compresi i verbali delle udienze, che spesso vengono caricati diversi giorni dopo che si è svolta l’udienza.

Si aggiunga che “nelle ipotesi in cui il giudice depositi un provvedimento su supporto cartaceo, è necessario che la cancelleria ne acquisisca copia informatica al fine di adempiere all’obbligo di cui all’art. 45 disp. att. c.p.c., come modificato dall’art. 16 d.l. n. 179/2012″.

Relativamente al contributo unificato, è noto che gli avvocati scansionano la marca – il contributo – e la depositano poi fisicamente in cancelleria recandosi appositamente. Questa prassi ovviamente annulla tutti i vantaggi che derivano dal deposito telematico, per cui la circolare precisa che la prassi è tecnicamente corretta, ma che se l’avvocato vuole fruire di tutti questi vantaggi del telematico, “potrà valersi delle ulteriori modalità di assolvimento del contributo unificato previste dalla legge (pagamento telematico, versamento su C/C postale, modello F23)”.

Sulle copie esecutive, la circolare conferma che è attività propria del cancelliere e non dell’avvocato.

Sui collegi difensivi formati da più difensori, la circolare raccomanda che il personale di cancelleria presti particolare attenzione a tale aspetto operativo, assicurandosi che i nominativi difensori e gli eventuali domiciliatari delle parti vengano sempre inseriti in maniera corretta e senza tralasciarne alcuno.

Per quanto riguarda l’appello, le cancellerie di Tribunale dovranno trasmettere “agli omologhi uffici delle corti d’appello, oltre al fascicolo telematico del giudizio di primo grado (utilizzando l’apposita funzionalità presente negli applicativi ministeriali), anche gli atti e i verbali redatti su supporto cartaceo presenti nel fascicolo d’ufficio, nonché una stampa su carta del registro “storico” del processo”.

Articolo redatto il 23 ottobre 2015 a Torino da Studio Duchemino

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