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Novità sul processo civile

Novità in vista sul processo civile, anche se bisognerà valutare attentamente se si tratta dell’ennesima riforma a costo zero o, al contrario, dell’applicazione pratica dei principi cui si attiene ora il Ministero nella rivoluzione che sta imprimendo un cambiamento nella mentalità della gestione del pianeta giustizia. Unico fattore certo, attualmente, è che si tratta dell’ennesima tempesta normativa, come ogni mese ormai accade da anni.

Martedì 10 febbraio 2015 compare sul sito del Ministero un comunicato con il quale si dà atto del disegno di legge governativo, il quale toccherà vari punti. Al link seguente è possibile individuare lo schema di quella che sarà la riforma della giustizia civile: http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_6_9.wp?previsiousPage=mg_6_1_1&contentId=NOL1119260. Spicca, in particolare, l’insieme delle novità riguardanti l’accelerazione dei tempi del processo. Sugli scopi della riforma non ci si attarda, visto che sono ben noti. Per quanto riguarda, invece, il merito, il ddl si propone:

– un rafforzamento del tribunale delle imprese;

– la creazione di una sezione “famiglia” nei Tribunali italiani, capace di assorbire tutto il contenzioso, ivi incluso quello della famiglia di fatto (su questo punto è bene ricordare l’arresto giurisprudenziale con cui la Cassazione, qualche giorno fa, in data 9 febbraio 2015, ha delineato i confini tra famiglia naturale e famiglia di fatto).

Ciò che appare più decisivo, invece, riguarda il processo in sè. L’intenzione è quella, già emersa nelle riforme del passato (peraltro poi naufragate con un nulla di fatto), di concentrare lo scambio delle memorie, al fine di far sì che in prima udienza “la situazione sia già chiara”. In realtà, ci si sta lentamente muovendo verso una giustizia sempre più privatizzata: basti pensare all’entrata in vigore, qualche giorno fa, della negoziazione assistita obbligatoria anche per il recupero di crediti fino ad € 50.000,00. In ogni caso, l’idea sarebbe quella, appunto, non dissimile dal cosiddetto processo societario che era stato elaborato, di intensificare la responsabilità degli avvocati nella fase iniziale, quella in cui si concentrerebbe l’istruttoria, razionalizzando poi il discorso relativo all’udienza di precisazione delle conclusioni (spesso un passaggio inutile che è confinato a diversi mesi di distanza).

Si intende anche procedere a riorganizzare e uniformare i termini, specialmente quelli attinenti alle fasi introduttive. Inutile, infatti, avere diversi tipi di processo, con termini tutti diversi. Si intensificherà anche l’uso del rito camerale, piuttosto duttile e, altresì, il carattere impugnatorio dell’appello.

Si introducono, poi, nuovi principi circa il funzionamento del processo: ad esempio la sinteticità.

Si intede, ovviamente, la sinteticità degli atti di parte e del giudice. E’ ovvio che questo requisito è rispettato solo quando gli operatori elimininano ogni fronzolo o inutile cavillo, irrilevante per la controversia. In sintonia con la riforma del processo di cassazione, evidentemente si punta, come è stato nel caso dell’appello e delle impugnazioni in generale, alla sobrietà degli atti processuali, al fine di far sì che le parti individuino in modo molto più preciso e sintetico il tema della vertenza e l’argomentazione giuridica sia essenziale e stringata. Le norme dovranno, poi, ovviamente adeguarsi al processo telematico, visto che lo sviluppo di questo nuovo paradigma non può non avere ripercussioni anche sulla forma procedimentale.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 12 febbraio 2015

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