Con parere 19 maggio 2014, il Ministero per lo Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti sulla questione della forma assunta dalla delibera di scioglimento della S.r.l. e la conseguente nomina dei liquidatori: non è necessaria la forma notarile in tutti i casi previsti dal n. 1 al n. 5 del I comma art. 2484 cod. civ.. In sostanza, non può essere ritenuta necessaria la partecipazione del Notaio, nella misura in cui l’atto non è finalizzato a modificare la società, ma solo a prendere atto che sono venuti meno i presupposti fondamentali dell’esecuzione del contratto, come nell’ipotesi di scioglimento per impossibilità di funzionamento, ovvero per riduzione del capitale sotto il minimo legale.
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