Si riporta la circolare INPS che disciplina la NASPI: http://www.cgiamestre.com/wp-content/uploads/2015/07/Circolare-numero-142-del-29-07-2015.pdf
In particolare, l’art. 2 della circolare stabilisce
l’elemento della distanza della sede di lavoro – entro o oltre i 50 chilometri o laraggiungibilità della predetta sede fino a 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici –rispetto alla residenza del lavoratore, incide sia sul requisito di accesso alla tutela sotto ilprofilo della cessazione involontaria sia sul mantenimento della prestazione
Il rischio, quindi, per chi rifiuta un ragionevole lavoro, che comporta trasferimenti di pari entità o di entità inferiore, è quello di non ottenere la nuova indennità di disoccupazione o di perderla.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 31 ottobre 2015