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Matrimonio nullo per cause psichiche

Può un matrimonio nullo per cause psichiche di uno dei coniugi, seppure celebrato in Chiesa, essere nullo anche per lo Stato italiano? La risposta è sì.

Prima di analizzare la questione, occorre premettere che il matrimonio canonico (quello celebrato in chiesa), produce effetti anche nell’ordinamento italiano a causa della sua trascrizione nei registri comunali per effetto delle norme concordatarie. Per questo prende il nome di “matrimonio concordatario”. I requisiti di validità ed efficacia del matrimonio canonico possono essere leggermente diversi da quelli stabiliti dall’Italia. Inoltre, nel momento in cui si pone il problema della dichiarazione di nullità del matrimonio celebrato in chiesa, si pone così anche la stessa questione nell’ordinamento italiano.

In particolare, una volta ottenuta la dichiarazione di nullità, con la doppia sentenza conforme dei due gradi di giurisdizione della Chiesa, i coniugi perseguono il risultato che la Chiesa non riconosce vi sia stato alcun matrimonio valido, fin dall’inizio, per difetto di uno dei requisiti fondamentali e quindi per la presenza di impedimenti alla celebrazione, che sono emersi successivamente, ma che sussistevano fin dall’inizio.

La sentenza canonica si limita a “prendere atto” della situazione, per questo si definisce una sentenza dichiarativa, perchè dichiara semplicemente che non è mai esistito alcun matrimonio. Siccome, però, il matrimonio produceva effetti, per essere stato trascritto, anche nell’ordinamento italiano, i due coniugi risultano ancora “sposati” in Italia; per questo motivo di solito chiedono un riconoscimento della sentenza canonica anche in Italia. Chiedono, in buona sostanza, che la nullità canonica del matrimonio produca effetti anche nell’ordinamento dello Stato italiano, in modo che non si considerino più coniugi nemmeno in questo ambito.

Per farlo, chiedono la cosiddetta “delibazione” della sentenza del tribunale ecclesiastico e la procedura si svolge davanti alla Corte d’Appello in sede di primo grado. La Corte riconosce o meno la sentenza della Chiesa nell’ordinamento italiano, a seconda che sia o meno compatibile con l’ordine pubblico italiano.

Premesso questo meccanismo, in varie occasioni si è posta la domanda, con riferimento a casi pratici, se il fatto che un coniuge si sia “fidato” dell’altro, seppure non conoscesse la vera indole psichica patologica di quest’ultimo, sia meritevole di essere tutelato; può questo coniuge opporsi al riconoscimento della nullità dovuta a cause psichiche, adducendo che ha fatto affidamento sulla situazione, in modo incolpevole, e che questo affidamento deve essere tutelato in qualche modo?

La Corte di Cassazione, che si era già pronunciata sul punto, ha ribadito, con sentenza Sez. I, Sent., 06-07-2015, n. 13883 che

In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata dall’art. 120 c.c.. Di talché, deve escludersi che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell’ordinamento italiano. Tale contrasto, in particolare, non sussiste sotto il profilo del difetto di tutela dell’affidamento della controparte, atteso che, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell’incapacità naturale dà rilievo alla buona o malafede dell’altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell’incapacità naturale, quale causa di invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l’esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico

Cosa significa tutto ciò?

Lo Stato italiano ammette che un matrimonio possa essere nullo perchè contratto in condizioni di incapacità di intendere e di volere (la cosiddetta incapacità naturale), anche se il soggetto coniuge non è riconosciuto “ufficialmente” incapace con sentenza di interdizione.

La norma, cioè l’art. 120 c.c., ammette quindi la possibilità di impugnare il matrimonio:

Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio

L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali

Ovviamente l’azione non è proponibile se i coniugi hanno vissuto insieme per un anno in condizioni di “normalità psichica” e quindi questo anno è anche criterio di ordine pubblico per stabilire se la sentenza di nullità canonica possa essere o meno riconosciuta in Italia, perchè potrebbe succedere che il tribunale ecclesiastico annulli il matrimonio, ma l’Italia non riconosca questa sentenza di nullità perchè i coniugi hanno vissuto insieme normalmente per oltre un anno in condizioni di capacità di intendere e volere. Ma, a parte questo limite, la Corte di Cassazione non considera invece limite di ordine pubblico l’affidamento del coniuge, che non sapeva della incapacità mentale e psichica dell’altro coniuge al riconoscimento della nullità in Italia. Il matrimonio può venire meno in questo caso.

Il punto argomentativo è che secondo la Suprema Corte, l’ipotesi di incapacità mentale contemplata dalla Chiesa e dal diritto canonico, che si esprime nell’incapacità di comprendere appieno diritti e obblighi del matrimonio e assumerne le relative responsabilità è analoga se non identica a quella contemplata dall’art. 120 del codice civile.

Si dice, in sostanza, che solo nella materia dei contratti stipulati da incapace può aver senso porsi il problema della buona fede (o mala fede) dell’altro contraente capace di intendere e volere. Ma in materia matrimoniale conta molto di più eliminare un matrimonio basato sul nulla e su un consenso difettoso, piuttosto che conservarlo in vita solo perchè uno dei coniugi si era fidato della capacità dell’altro.

La Corte richiama una giurisprudenza consolidata sul punto: Cass. 6611 del 2015; 19691 del 2014; 1262 del 2011. E si pone sul solco di un’altra pronuncia precedente, anche se molto recente: Cass. civ. Sez. I, 01/04/2015, n. 6611 .

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