Vai al contenuto

L’uso della canapa in Piemonte: normativa sulla canapa e sulle sperimentazioni

La legge regionale del Piemonte LR 15/06/2015, n. 11 introduce novità circa l’uso della canapa in Piemonte e a Torino.

La legge è rubricata:

Uso terapeutico della canapa. Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati.

A livello di principio, la Regione riconosce un vero diritto ad ogni cittadino a fare uso della canapa. L’incipit della legge, infatti, recita così:

1.  La Regione riconosce il diritto di ogni cittadino a ricevere cure a base di cannabis (di seguito canapa) e principi attivi cannabinoidi, in considerazione dei dati scientifici a sostegno della loro efficacia.

Naturalmente la Regione coordina la normativa con le disposizioni vigenti in materia di stupefacenti e non solo. Il comma III dell’art. 2 sancisce il principio secondo cui l’acquisto all’estero di canapa è consentito, in mancanza di altri validi rimedi terapeutici. Inoltre:

I medicinali cannabinoidi sono prescritti dal medico curante, specialista o di medicina generale. Le modalità di redazione delle prescrizioni mediche sono disciplinate dalla legislazione vigente in materia.

La somministrazione potrà avvenire sia in ambito ospedaliero, sia in ambito disciplinare, come recita l’art. 3, tenendo conto che la spesa per l’acquisto di questi principi attivi e medicinali ricade sul bilancio pubblico nella misura in cui è ritenuta indispensabile. L’art. 5 prevede che la Giunta regionale debba verificare se sussiste la possibilità di importare/acquistare cannabinoidi in modo centralizzato, cioè con una centrale di spesa, per ragioni di risparmio. In materia, invece, di sperimentazioni, si ricorda – art. 6 – che:

1.  La Giunta regionale, ai fini della presente legge e per ridurre il costo della canapa e dei principi attivi cannabinoidi importati dall’estero, è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, per la produzione di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di canapa.

2.  Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad avviare progetti di ricerca e azioni sperimentali prodromici alla produzione, da parte di soggetti autorizzati secondo la normativa vigente, di sostanze e preparazioni vegetali a base di canapa, con gli atenei piemontesi, le associazioni di soggetti privati affetti da patologie e altri soggetti portatori di interesse o di specifiche competenze.

La Regione promuove la canapa anche in altro modo, in particolare:

La Regione promuove:

a)  la diffusione della conoscenza dell’impiego e degli effetti della canapa, anche per finalità diverse da quelle terapeutiche, in particolare nel settore tessile, edile e delle bonifiche ambientali;
b)  i corsi di formazione e di aggiornamento periodici per gli operatori sanitari, finalizzati alla conoscenza degli sviluppi sperimentali e scientifici per l’impiego terapeutico della canapa e dei principi attivi cannabinoidi;
c)  la ricerca scientifica finalizzata alla sperimentazione clinica dell’efficacia della canapa nelle patologie neurologiche, infiammatorie croniche, degenerative, autoimmunitarie e psichiatriche e al miglioramento della terapia del dolore e delle cure terminali;
d)  i progetti di ricerca su cure palliative e terapie del dolore presentati dagli istituti di ricerca pubblici e universitari, con particolare attenzione a quelli sviluppati con il coinvolgimento delle strutture ospedaliere presenti nella regione.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 14 dicembre 2015
Tag:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Call Now Button