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Le ONLUS pagano l’ICI se svolgono attività commerciale

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Lo ha stabilito la sentenza Commiss. Trib. Prov. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 29-12-2016, n. 9762, che richiama, sulla scorta delle osservazioni del Comune da cui provenivano le sanzioni a carico di una onlus, la giurisprudenza comunitaria. In particolare, la decisione afferma una distinzione tra attività commerciale e attività non commerciale, individuando nel pagamento del corrispettivo – anche a bilancio a zero – un sicuro indice della natura commerciale dell’attività esercitata.

Nel caso di specie, che avveniva a Milano, una fondazione che aveva dedicato i suoi due immobili alla cura degli anziani facendo pagare rette di importo tale da coprire semplicemente i costi di bilancio necessari per il servizio svolto, era stata colpita da accertamento comunale per non aver pagato l’ICI per gli anni 2010 e 2011, sulla scorta dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504 del 1992. Riferendosi però alla giurisprudenza comunitaria, la corte fiscale dichiara la illegittimità di tale esenzione, perchè qualificabile come vero e proprio aiuto di Stato che distorce la concorrenza nelle attività commerciali.

Per attività commerciale, idonea ad escludere i presupposti dell’esenzione ICI si deve intendere, quindi, una qualunque attività svolta con criteri commerciali, quindi anche solo dietro corrispettivo, a prescindere dal fatto che questo sia semplicemente sufficiente a coprire i costi e non implichi un lucro. Per questo la ONLUS di per sè non va esente ICI, perchè deve dimostrare appunto che l’immobile è direttamente dedicato ad una attività non commerciale, non svolta secondo criteri commerciali. Vediamo cosa dice la CTP:

è opportuno sottolineare che l’esenzione ex art. 7 citato, non spetta solo perché l’ente è una Onlus, né per il solo fatto che l’attività rientri tra quelle esenti essendo, invece, necessario che l’immobile sia concretamente e direttamente adibito ad attività svolte con modalità non commerciali (ex multis, Cassazione, sentenze numeri 5041 – 5042 – 5043 del 22 gennaio 2015; Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 10337/2015 e n. 12012/2015). Il dictum della Cassazione sul punto è chiaro ed inequivocabile “…..é del tutto irrilevante, ai fini dell’esenzione dall’ICI, che l’ente abbia la qualifica di Onlus, essendo, invece, necessario che l’immobile sia concretamente e immediatamente adibito allo svolgimento di una delle attività tipizzate con modalità non commerciali (ex multis: Cassazione n. 8649/2015; n. 5485/2008; numeri 13971 – 13970- 13969 – 13968 del 20 maggio 2016 e n. 12012/2015 della Sezione Tributaria).

Da ciò consegue, quindi che

l’esenzione dall’ICI prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i)D.Lgs. n. 504 del 1992, deve essere considerata un aiuto illegale e incompatibile con le norme Europee sugli aiuti di stato.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 14 gennaio 2017

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