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Jobs Act: le novità

Nella data di ieri il Senato ha approvato definitivamente il testo della delega al Governo per la riforma del mercato del lavoro.

Il testo reca, infatti, “deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”. Le novità sono molte, ma bisognerebbe poi attendere i decreti attuativi, peraltro promessi già per gennaio 2015. Interessanti, comunque, le modifiche al testo che sono state apportate nel passaggio dall’approvazione della Camera dei Deputati, all’approvazione definitiva da parte del Senato.

Proviamo ad analizzare alcuni punti della delega, per verificare quali siano le novità di rilievo.

In materia di cassa integrazione guadagni si prevede all’art. 1, comma 2, l’impossibilità di autorizzare la cassa integrazione salariale in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa. Alla Camera il testo era più permissivo, in quanto si faceva riferimento alla cessazione *definitiva* dell’attività dell’azienda e non alla cessazione generica dell’attività. Emerge poi, nella delega, una consistente indicazione a ridurre la cassa integrazione, ovvero a rapportarla alle ore lavorate e a prevedere una maggiore contribuzione dell’impresa.

Per quanto attiene all’indennità di disoccupazione (ASPI: http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=8292) si prevede una estensione di questo strumento, originariamente dedicato soprattutto ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente il posto di lavoro, a diverse categorie. Per la verità il testo approvato dalla Camera stabiliva una sorta di universalizzazione di questo contributo di assistenza sociale, mentre l’approvazione definitiva del Senato si riferisce piuttosto ad una estensione, ad esempio a favore dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 1, comma 2, lettera b, 3). Spicca l’eventuale introduzione di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione economica equivalente. E così l’eliminazione dello “stato di disoccupazione” come requisito di assistenza sociale.

La lettera i) comma 6) si occupa, invece, di lavoro sommerso, stabilendo un impegno del Governo per la “promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035 (INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112) (INI)”

In materia di licenziamento, invece, il testo della Camera appare drasticamente ridotto nella sua entità da parte del Senato, in quanto stabiliva la previsione, per le nuove assunzioni, “del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento. Il testo del Senato, pur conservando la filosofia di fondo, riduce le prescrizioni di delega, rendendo il Governo più “operativo”, in particolare stabilendo comunque la previsione, “per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio”. Viene così introdotto il contratto di lavoro a tutele crescenti, che meriterebbe un approfondimento a parte.

Per quanto riguarda, invece, le mansioni e la riorganizzazione aziendale, il testo prevede un mandato al Governo per la “revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di rioganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera”.

Sui controlli a distanza il testo del Senato, definitivo, è più ampio di quello previsto dalla Camera dei Deputati, che aveva limitato il controllo a quello su personale e strumenti aziendali. Si prevede, invece, in modo decisamente più generico una revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore. In questo modo, la delega è sicuramente più ampia.

Nei settori non regolati da contratti collettivi si prevede la introduzione eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La delega tende a semplificare l’intero panorama contrattuale giuslavoristico, stabilendo come principio di massima l’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative.

Sulla genitorialità e sulla tutela della maternità vi sarà un impegno preciso del Governo per la revisione e l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La tendenza sarà quella di estendere l’indennità di maternità a tutte le lavoratrici, anche con step progressivi, a prevedere il sostegno economico anche nel caso di omesso versamento dei contributi da parte del datore di lavoro, l’introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico; e ancora, l’incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro, l’eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute.

A fronte di tutti questi principi, bisognerà attendere l’attuazione concreta della legge delega, che molti hanno criticato per l’eccessiva ampiezza e genericità delle previsioni, ma che potrebbe consentire al Governo un ampio spazio di manovra.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino, il 4 dicembre 2014

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