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IRAP sulle ASL: i costi delle assicurazioni infortuni vanno dedotti dalla base imponibile

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Corte di cassazione civile del 13/12/2017 sez. V num. 29867 ha stabilito che le ASL possono fruire delle deduzioni dalla base imponibile dei costi sostenuti per l’assicurazione del personale dagli infortuni.

La contesa che è sorta tra le ASL – che sono enti equiparati alle amministrazioni pubbliche – e l’Agenzia delle Entrate riguarda il tentativo del Fisco di “aumentare” la base imponibile ai fini dell’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive, includendovi anche i costi pagati dall’ASL per assicurare il personale contro gli infortuni. Questo tentativo è sfociato in una causa tributaria in primo e secondo grado, seguite dal ricorso in Cassazione del Fisco.

Si premette che l’articolo 3 del decreto legislativo 446 del 1997 spiega quali sono i soggetti “passivi” dell’IRAP:

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Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell’imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all’articolo 2. Pertano sono soggetti all’imposta:

a) le società e gli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all’articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all’esonero a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell’articolo 34;
e) gli enti privati di cui all’articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del 1986, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma;
e bis) le Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio del 1993, n. 29, nonché le amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.
Ora, la tesi del Fisco era questa. Se è vero che le ASL, a norma dell’art. 3 devono calcolare l’imponibile con sistema retributivo, allora come possono dedurre i costi per le assicurazioni?
L’ASL faceva invece riferimento all’art. 11 del decreto:

1. Nella determinazione della base imponibile:

a) sono ammessi in deduzione:

1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
Ora, i giudici danno ragione fino alla fine all’ASL, affermando varie volte che in fondo la norma dell’art. 11 deve applicarsi a tutti i soggetti passivi IRAP e non solo ad alcuni e soprattutto ritenendo ininfluente, per quanto sia complicato a livello interpretativo il quesito giuridico che sta alla base della vertenza, che la base imponibile su cui si calcola l’IRAP sia individuata con metodo retributivo.
Il ragionamento dei giudici di legittimità ha il suo valore logico. Il fatto che per determinare una base imponibile si utilizzi un criterio che prescinde dalla differenza tra ricavi e costi non significa necessariamente che il soggetto passivo in questione non abbia diritto alla deduzione di determinati costi. Infatti, la ratio, cioè la ragione profonda della deduzione, sta ovviamente nell’evitare di tassare fiscalmente somme di denaro mai oggettivamente disponibili per l’ente, che le spende *obbligatoriamente* per assicurazioni imposte dalla legge e dalle quali non potrebbe prescindere. Vale così la pena rammentare anche la motivazione dei giudici:
Il fatto che tali soggetti adottino il metodo retributivo, con conseguente determinazione della base imponibile alla stregua di un parametro che prescinde dalla sottrazione tra valore e costi della produzione (come avviene in base al metodo c.d analitico), non dimostra – come erroneamente sostenuto dall’Ufficio – che i contributi in questione, quali costi del personale, siano da considerare già espunti dal calcolo della base imponibile. Al contrario, il parametro costituito dalle retribuzioni va considerato, in base alla disciplina sopra richiamata, come equivalente, ai fini Irap, a quello rappresentato, per gli altri soggetti passivi d’imposta, dalla differenza tra valore e costi della produzione – diversi da quelli di cui all’art. 2425 n. 9 c.c.) e n. 10), lett. c) e d), 12) e 13).
In poche parole prevale la funzione dell’istituto della deduzione fiscale. Se lo Stato impone un costo obbligatorio, in questo caso, non ha senso escludere la deduzione fiscale di questo costo solo perchè l’ente per calcolare la base imponibile fa riferimento alle retribuzioni.
Ancora una sconfitta, quindi, dell’Agenzia delle Entrate.
 
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 10 febbraio 2018
 
 

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