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Interscambio comunitario di informazioni: alcuni punti chiave della normativa

In materia di scambio di informazioni a livello comunitario, è in vigore dal 2011 la direttiva Consiglio DIRCEE 15/02/2011, n. 2011/16/UE, oggi in parte modificata appunto dalla direttiva Consiglio DIRCEE 09/12/2014, n. 2014/107/UE. Vediamo quali novità sono state introdotte.

Si premette che l’oggetto della direttiva era quello relativo allo scambio di informazioni fiscali tra Paesi dell’UE, e più nel dettaglio allo scambio elettronico di informazioni, tant’è vero che all’art. 1 (Oggetto) essa stabiliva che

1.  La presente direttiva stabilisce le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro ai fini dello scambio di informazioni prevedibilmente pertinenti per l’amministrazione e l’applicazione delle leggi nazionali degli Stati membri relative alle imposte

A livello sommario, si può affermare che l’ambito applicativo (art. 2) era il seguente:

1.  La presente direttiva si applica alle imposte di qualsiasi tipo riscosse da o per conto di uno Stato membro o delle ripartizioni territoriali o amministrative di uno Stato membro, comprese le autorità locali.

2.  Nonostante il paragrafo 1, la direttiva non si applica all’imposta sul valore aggiunto e ai dazi doganali o alle accise contemplate da altre normative dell’Unione in materia di cooperazione amministrativa fra Stati membri. La presente direttiva non si applica inoltre ai contributi previdenziali obbligatori dovuti allo Stato membro o a una ripartizione dello stesso o agli organismi di previdenza sociale di diritto pubblico.

L’art. 3, comma 9, in materia di scambio automatico, viene così modificato dall’art. 1, paragrafo 1, punto 1), Direttiva 9 dicembre 2014, n. 2014/107/UE:

9.  “scambio automatico”: la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Nel contesto dell’articolo 8, le informazioni disponibili sono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro. Nel contesto dell’articolo 8, paragrafo 3 bis, dell’articolo 8, paragrafo 7 bis, dell’articolo 21, paragrafo 2, e dell’articolo 25, paragrafi 2 e 3, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell’allegato I

Intanto si precisa che la direttiva che modifica quella precedente, quindi la direttiva del 9 dicembre 2014 è stata adottata dal Consiglio Ecofin al fine di rendere la normativa previgente più estesa nella sua applicazione. L’obiettivo non può che essere quello di rendere sempre più effettiva la lotta comunitaria all’evasione fiscale.

Ora, al di là delle modifiche citate, l’art. 8 viene modificato nel senso di eliminare “l’importo minimo” nello scambio di informazioni. Si dice, infatti, nella nuova disposizione:

l’articolo 8 è così modificato:
a)  il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’autorità competente di uno Stato membro può altresì indicare all’autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni su una o più delle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1. Essa ne informa anche la Commissione.
Si può reputare che uno Stato membro non desideri ricevere informazioni in conformità del paragrafo 1 se non comunica alla Commissione nessuna categoria sulla quale dispone di informazioni.»;
b)  è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alle proprie Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di applicare le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) riportate negli allegati I e II e di assicurare l’efficace attuazione e il rispetto di dette norme conformemente alla sezione IX dell’allegato I.
Come si può notare, al comma 3 bis si estende lo scambio di informazioni anche a dividendi, plusvalenze, redditi finanziari, e saldi di conto corrente.
Lo scambio sarà valutato, perchè entro il 2017 la Commissione dovrà tirare le somme:
Anteriormente al 1° luglio 2017 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d’insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati.
Dall’1 gennaio 2016, gli Stati membri avranno adottato le normative di attuazione della direttiva in modo che da quel giorno sia effettivo lo scambio di informazioni così come concepito.
Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 18 dicembre 2014

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