Vai al contenuto

Infiltrazioni d’acqua: il conduttore può chiedere il risarcimento del danno

citare-agenzia-immobiliare

E’ ormai lontano il tempo in cui la Cassazione ha riconosciuto il risarcimento extracontrattuale del diritto di credito. Anche il conduttore che lamenti un autonomo danno derivante da infiltrazioni d’acqua provenienti da altro immobile può agire per vedersi risarcire i danni alla propria attività.

Corte di cassazione civile, sez. III, 27 luglio 1998, n. 7337 aveva chiarito questo aspetto, riservando poi al proprietario il diritto di chiedere il deprezzamento dell’immobile, al conduttore invece il diritto di chiedere il lucro cessante, senza contare che in questi casi il danno per il locatore si rinviene anche nel fatto che non può locare una parte dei locali o deve concedere sconti al conduttore per via dello stato dell’immobile locato.

La Corte ricordava, nella sentenza citata, che

Questa Corte, a Sezioni unite, già con la sentenza 1008/1972 ebbe ad affermare che l’art. 2043 c.c. va inteso come una clausola generale, in cui la protezione viene ancorata all’interesse che sta a base di un diritto, in tutta la sua estensione, che è costituita non solo dalla posizione diretta del suo titolare verso la prestazione rivolta a soddisfarlo, ma anche da quella nei riguardi di tutte le condizioni necessarie perché la soddisfazione sia possibile

Pertanto, conclude il Collegio:

L’interesse al ripristino del godimento dell’immobile, ove è sita la propria azienda commerciale è pertanto riferibile, quando il ripristino sia possibile, direttamente al conduttore che incontrerà ovviamente il limite di poter ottenere solo le spese di ripristino, e non il danno derivante da un eventuale deprezzamento dell’immobile

Ricordiamo in materia anche il precedente  Cass. 23 gennaio 1984, n. 555.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 4 agosto 2018

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Call Now Button