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I beni del debitore: una ricerca infruttuosa

Sono diversi giorni che su molti quotidiani giuridici ed economici si inneggia al nuovo sistema per l’accesso ai dati relativi ai beni del debitore. In effetti, la riforma prevedeva la possibilità per l’Ufficiale Giudiziario di accedere a queste banche dati. Il sistema non è mai realmente funzionato, ma si sperava che con la riforma funzionasse realmente.

Per ora, nulla di tutto ciò, anzi una battuta d’arresto. L’art. 492 bis c.p.c. di cui ci siamo già occupati in varie occasioni prevede, infatti:

Su istanza del creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata

Una doccia fredda a questo meccanismo arriva in questi giorni proprio dai tribunali di merito. In particolare, in Piemonte, il Tribunale di Novara decide negativamente. Si fa notare, infatti, che i decreti attuativi, al momento della decisione, non sono ancora stati emanati e si rileva che esiste un’altra norma capace di paralizzare il meccanismo. Si tratta dell’art. 155-quinquies disp. att. c.p.c., secondo il quale:

Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute

In poche parole, il Tribunale di Novara con il decreto 21 gennaio 2015 stabilisce che, ricordando il presupposto applicativo dell’accesso diretto senza Ufficiale Giudiziario, non si può procedere sempre e comunque. Il Presidente mette in luce che il sistema di accesso si applica a partire dall’11 dicembre 2014, ma che tuttavia mancano i decreti attuativi. Inoltre, che la richiesta deve contenere espressamente la menzione di questa modalità “diretta” da parte del creditore, di accedere alle banche dati pubbliche senza alcun intermediario e soprattutto il sistema tecnologico non deve consentire di farlo tramite i soggetti incaricati, tra cui l’Ufficiale Giudiziario.

Si segnala sull’argomento la decisione del Tribunale di Pavia, 25 febbraio 2015, secondo cui può essere autorizzato il creditore all’accesso diretto quando il supporto tecnologico non consente di accedere alle banche dati tramite Ufficiale Giudiziario.

Si argina così, peraltro applicando alla lettera la normativa, l’uso di questo strumento. Forse, se si volesse realmente ottenere un risultato concreto a favore del recupero credito, bisognerebbe evitare di introdurre a livello normativo tutti questi ostacoli.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 28 febbraio 2015

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