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Gravi motivi di recesso per il conduttore

Cosa si deve intendere per gravi motivi? Ci ritorna una pronuncia di merito, la sentenza Tribunale di Napoli numero 3778 del 2014 (10 marzo 2014), nella quale si ribadisce che per gravi motivi si devono intendere fatti imprevendibili, successivi alla stipulazione del contratto, che non dipendono dalla volontà del conduttore, che rendono inutile la locazione e che vengano opportunamente comunicati al locatore tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Fonte: cosa si intende per gravi motivi di recesso

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