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Fumo: la nuova normativa europea

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avvocato a TorinoIl Ministero della Salute informa con comunicato del 18 maggio 2016 che entra in vigore in tutta Europa la Direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati – Direttiva 2014/40/UE -.

Il D.lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 ha già recepito la Direttiva.

Sulla questione dell’entrata in vigore, l’art. 28 del Decreto dispone

Art. 28.  Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 20 maggio 2016, salvo quanto diversamente ivi previsto.

La Direttiva impone di inserire sui pacchetti di sigarette le “avvertenze combinate” circa la salute, il numero verde contro il fumo (800.544.088), il divieto di additivi per stimolare l’acquisto del tabacco, l’abolizione dei pacchetti da 10 sigarette, il divieto di informazioni ingannevoli per il consumatore, il divieto di aromi caratterizzanti, cioè odori facilmente distinguibili dovuti ad additivi o combinazioni di additivi, il divieto di vendita on line.

Lo scopo del decreto legislativo di recepimento della normativa comunitaria è ovviamente quello di  garantire un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani e ad adempiere agli obblighi derivanti dalla legge 18 marzo 2008, n. 75.

I livelli massimi di nicotina sono fissati dall’art. 3 del D.lgs.

I livelli di emissioni delle sigarette immesse sul mercato in Italia, di seguito livelli massimi di emissioni, non superano rispettivamente:

a)  10 mg di catrame per sigaretta;

b)  1 mg di nicotina per sigaretta;

c)  10 mg di monossido di carbonio per sigaretta.

I messaggi e le avvertenze sulla salute del consumatore sono disciplinati dall’art. 10 del D.lgs.

Art. 10.  Avvertenze generali e messaggi informativi per i prodotti del tabacco da fumo

  1. Ciascuna confezione unitaria e l’eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo recano la seguente avvertenza generale: «Il fumo uccide – smetti subito».

  2. Ciascuna confezione unitaria e l’eventuale imballaggio esterno del tabacco da fumo recano il seguente messaggio informativo: «Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene».

  3. Per i pacchetti di sigarette e il tabacco da arrotolare in confezioni dalla forma parallelepipeda, l’avvertenza generale figura sulla parte inferiore di una delle superfici laterali della confezione unitaria e il messaggio informativo figura sulla parte inferiore dell’altra superficie laterale. Le avvertenze relative alla salute hanno una lunghezza non inferiore a 20 mm. Per le confezioni a forma di pacchetto a scatola con chiusura incernierata la cui superficie laterale viene divisa in due quando la confezione è aperta, l’avvertenza generale e il messaggio informativo figurano interamente sulle parti più ampie di tali due superfici. L’avvertenza generale appare altresì all’interno della superficie superiore visibile al momento dell’apertura della confezione. Le superfici laterali di questo tipo di pacchetto hanno un’altezza non inferiore a 16 mm. Per il tabacco da arrotolare commercializzato in buste, l’avvertenza generale e il messaggio informativo figurano sulle superfici che garantiscono la piena visibilità di tali avvertenze relative alla salute. Per il tabacco da arrotolare in confezioni di forma cilindrica l’avvertenza generale figura sulla superficie esterna della chiusura e il messaggio informativo sulla sua superficie interna. Sia l’avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50 per cento della superficie sulla quale sono stampati.

  4. L’avvertenza generale e il messaggio informativo di cui ai commi 1 e 2 sono:

  5. a)  stampati in caratteri Helvetica grassetto su fondo bianco, determinando il corpo del font in modo che il testo occupi la maggior parte possibile della superficie riservata a tali avvertenze relative alla salute;

  6. b)  al centro della superficie riservata loro, e sulle confezioni dalla forma parallelepipeda e l’eventuale imballaggio esterno, sono paralleli al bordo laterale della confezione unitaria o dell’imballaggio esterno.

L’elemento di sicurezza della confezione, contro la manomissione, è previsto dall’art. 17:

L’elemento di sicurezza è stampato o apposto in modo inamovibile, è indelebile e non è dissimulato o troncato, ad esempio da bolli fiscali e da etichette del prezzo o da altri elementi prescritti dalla legislazione. I contrassegni di legittimazione possono essere utilizzati come caratteristica di sicurezza.

Il comma 6 dell’art. 21 si occupa, invece, delle caratteristiche delle sigarette elettroniche, che rilasciano nicotina, vietate comunque ai minori di anni 18:

  1. Il liquido contenente nicotina contenuto nelle sigarette elettroniche ovvero nei contenitori di liquido di ricarica rispetta i seguenti requisiti:

  2. a)  è immesso sul mercato solo:

1)  in contenitori di liquido di ricarica appositi il cui volume non superi i 10 ml;

2)  in sigarette elettroniche usa e getta con serbatoi di volume non superiore a 2 ml;

3)  in cartucce monouso con cartucce di volume non superiore a 2 ml;

  1. b)  presenta un contenuto di nicotina non superiore a 20 mg/ml;

  2. c)  non deve contenere gli additivi elencati all’articolo 8, comma 3;

  3. d)  deve essere prodotto utilizzando solo ingredienti di elevata purezza. Le sostanze diverse dagli ingredienti di cui al comma 3, lettera b), possono essere presenti nel liquido contenente nicotina solo a livello di tracce, se tali tracce sono tecnicamente inevitabili durante la produzione;

  4. e)  ad eccezione della nicotina, deve contenere solo ingredienti che non presentano, anche se riscaldati, pericoli per la salute umana.

  5. Le sigarette elettroniche devono rilasciare le dosi di nicotina a livelli costanti in condizioni normali d’uso. Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica devono essere a prova di bambino e manomissione, e devono essere protetti contro la rottura e le perdite e muniti di un meccanismo per una ricarica senza perdite.

  6. Le confezioni unitarie di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica sono corredate di un foglietto con:

  7. a)  istruzioni per l’uso e la conservazione del prodotto, compreso il riferimento al fatto che l’uso del prodotto è sconsigliato ai giovani e ai non fumatori;

  8. b)  controindicazioni;

  9. c)  avvertenze per specifici gruppi a rischio;

  10. d)  informazioni su eventuali effetti nocivi;

  11. e)  capacità di indurre dipendenza e tossicità;

  12. f)  recapito del fabbricante o importatore e di una persona giuridica o fisica di contatto all’interno dell’Unione europea.

L’art. 25 prevede le sanzioni in caso di violazione delle norme del decreto:

Art. 25.  Sanzioni

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all’importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati che producono, importano o immettono sul mercato sigarette con livelli massimi di emissione superiori a quelli di cui all’articolo 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000,00 a euro 150.000,00. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vende sigarette con livelli massimi di emissione superiori a quelli di cui all’articolo 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00, ove sia ad esso conoscibile il superamento dei suddetti livelli massimi.

  2. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all’importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati che producono, importano o immettono sul mercato prodotti del tabacco con aroma caratterizzante o contenenti additivi o aromi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000,00 a euro 150.000,00. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che immette sul mercato prodotti del tabacco con aroma caratterizzante o contenenti additivi o aromi in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00 ove siano ad esso conoscibili la presenza di un aroma caratterizzante nonché degli additivi ed aromi vietati.

  3. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all’importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati che producono, importano o immettono sul mercato tabacco per uso orale, in violazione della previsione di cui all’articolo 18, o che vendono a distanza transfrontaliera i prodotti del tabacco ai consumatori, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, o che vendono a distanza transfrontaliera sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica ai consumatori, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 11, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000,00 a euro 150.000,00. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che immette sul mercato tabacco per uso orale, in violazione della disposizione di cui all’articolo 18 o che vende a distanza transfrontaliera prodotti del tabacco ai consumatori, in violazione della previsione di cui all’articolo 19, comma 1, o che vende a distanza transfrontaliera sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica ai consumatori, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 11 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

  4. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante ed all’importatore che producono, importano o immettono sul mercato sigarette elettroniche senza rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 21, commi 6, 7, 8, 9, o che svolgono comunicazioni commerciali o compiono forme di contributi pubblici o privati in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 10, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000,00 a euro 150.000,00. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vende sigarette elettroniche in violazione: delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 6, ove non abbia verificato il rispetto dei requisiti di cui alla lettera a); delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 6, lettera b), qualora sia ad esso conoscibile la presenza del contenuto di nicotina superiore al limite prescritto; delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 6, lettere c), d) ed e), qualora siano ad esso conoscibili la presenza di additivi e di ingredienti vietati o mancanti dei requisiti richiesti; si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00.

  5. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all’importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati che producono, importano o immettono sul mercato prodotti del tabacco senza recare le avvertenze ed i messaggi informativi sulle confezioni unitarie e l’eventuale imballaggio esterno secondo le disposizioni degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 22, ovvero senza rispettare le prescrizioni in materia di aspetto e contenuto delle confezioni di cui all’articolo 15, commi 1 e 2, o di contrassegno mediante codice identificativo unico delle confezioni unitarie dei prodotti di cui all’articolo 16, o di predisposizione dell’elemento di sicurezza nelle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco di cui all’articolo 17, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 120.000,00. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto distributore o al rivenditore che vende prodotti del tabacco privi delle avvertenze e dei messaggi informativi di cui agli articoli 10, commi 1 e 2; 11, commi 1 e 2, lettere a), b) d) ed e); 12, comma 1; 13, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 5.000,00.

  6. Salvo che il fatto costituisca reato, al fabbricante e all’importatore di prodotti del tabacco o di prodotti correlati che non presentano le informazioni, le dichiarazioni, le relazioni, gli studi, le segnalazioni, le notifiche, gli elenchi e non forniscono i dati secondo quanto disposto dagli articoli 6, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8; 7, commi 2, 3 e 4; 20; 21, commi 2, 3 e 12; 23, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00.

  7. Salvo che il fatto costituisca reato, al responsabile di un laboratorio di analisi di cui all’articolo 4, comma 2, che svolge le misurazioni di cui all’articolo 4, comma 1, senza la prescritta autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 50.000,00.

  8. All’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si provvede secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della medesima legge è presentato al Prefetto per l’eventuale determinazione della somma dovuta per la violazione e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 26 maggio 2016

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