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Formazione continua degli avvocati: luci ed ombre

La categoria bistrattata degli avvocati viene valorizzata sempre e solo sotto alcuni aspetti, mai secondo un disegno complessivo che miri a tutelare l’onore della professione e la complessità di un servizio che è sempre stato uno dei perni dell’amministrazione della giustizia.

Lo scorso 28 ottobre 2014 il C.N.F., Consiglio Nazionale Forense, organo supremo di auto-amministrazione dell’avvocatura, annuncia l’approvazione di un Regolamento (il n. 6/2014) sulla formazione continua, il quale però è da subito destinato a sollevare non solo aspre critiche, ma una vera e propria battaglia giudiziaria. Ad oggi, infatti, risulta impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si legge sulla nota informativa, che:

Le nuove modalità sono ispirate all’obiettivo di promuovere l’adempimento di tale obbligo da parte degli avvocati nella maniera più proficua e utile per le specifiche necessità di ciascuno e per assicurare, tramite il principio di competenza, la migliore tutela ai diritti dei cittadini.
Il nuovo sistema entrerà in vigore il primo gennaio 2015

Nessuno potrebbe revocare in dubbio che lo scarso livello di competenze tecniche degli avvocati possa costituire un danno al cittadino. Quello che desta perplessità, invece, non sono tanto gli obiettivi, ma la conformità delle soluzioni prospettate in materia di formazione continua rispetto agli obiettivi medesimi. Si dice, infatti, che il Regolamento si ispira all’idea di ottenere la formazione continua nel modo più efficace e utile e più modulato sulla specifica necessità del singolo avvocato, adottandosi, poi, soluzioni che vanno nella direzione opposta. Vale la pena, quindi, provare ad analizzare la questione, anche per sottolineare che troppo spesso in Italia le riforme vengono approvate senza alcuna competenza tecnica, questo sì, in modo che poi nel giro di pochi giorni o mesi, devono essere riviste una ventina di volte.

Soffermiamoci, così, su alcuni aspetti critici e inaccettabili. Il testo è rinvenibile qui: http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/naviga-per-temi/diario-della-riforma-forense/regolamenti-cnf—ordinamento-forense.html

Si premette che la maggior parte degli avvocati, quelli giovani, incontra estreme difficoltà sotto altri profili, quali l’estrema competitività del mercato dei servizi legali, caratterizzata dalla mancanza di esclusiva stragiudiziale, dall’elevato numero di professionisti e dalle tariffe “di legge” (i cosiddetti parametri forensi) scollegate dalla realtà. La formazione continua si svolge per mezzo di incontri, convention, congressi, convegni e seminari; infine, veri e propri corsi di formazione. La maggior parte delle iniziative ha stampo del tutto teorico, e quindi risulta essere una vuota ripetizione di ciò che si apprende nei primi anni di università. Molti eventi accreditati si svolgono in sedi disseminate nel territorio torinese, spesso con un livello di disorganizzazione tale per cui in alcuni casi i professionisti si accreditano e si presentano il giorno del convegno, scoprendo che la sede è stata cambiata e perdendo i crediti. I crediti sono frammentati, nel senso che le iniziative valgono quasi tutte 1 credito, a fronte dell’obbligo che supera i venti annuali. Questo comporta che gli avvocati escogitino sistemi per non dover “rimanere” al convegno fino alla fine degli interventi, dovendosi occupare anche dei clienti. I corsi, quindi, sono stati controllati mediante tecniche di registrazione tramite tesserino. Alla fine, quindi, si sono fatte avanti le case editrici, con e-learning e corsi di formazione che consentono al professionista avvocato di rimanere in ufficio e svolgere il corso nei buchi di tempo libero, anche a causa di una professione così complessa che un avvocato, anche a fronte di scarsi introiti, è costretto a lavorare anche a vuoto per 10/12 ore al giorno. A fronte di questa complessa situazione, nulla si fa per affrontare il problema, anzi il Regolamento va in direzione afflittiva, sanzionatoria e opposta alla via che avrebbe dovuto prediligersi.

Alle affermazioni estremamente altisonanti del Regolamento, non corrisponde poi il contenuto delle disposizioni in concreto elaborate per far fronte alle problematiche della formazione continua.

L’art. 6, in materia di libertà di formazione, afferma un generale principio di libertà e autonomia, nel senso che l’iscritto è tenuto a formarsi, ma può scegliere liberamente in che modo, tra le varie opzioni consistenti in corsi, convegni ed e-learning. Al contrario, però, l’art. 11, comma 6, del Regolamento, dopo aver indicato il numero di crediti e le modalità di eventuale compensazione, vieta che la formazione possa svolgersi in forma telematica e a distanza in una misura superiore al 40 %. Tale disposizione, oltre ad essere contraria al principio sanzionato dall’art. 6, non ne costituisce un’applicazione, ma soprattutto contiene una valutazione implicita di “non sufficienza” e di “non idoneità” dei corsi on-line alla formazione stessa. Ciò va di pari passo con alcune disposizioni di recente approvate dal CNF, come quella anacronistica di continuare a considerare illecito che l’avvocato non abbia un dominio suo proprio e quindi la pubblicazione di profili professionali sui social network, che, invece, costituiscono il futuro in tutti i settori economici. Inoltre, si pone in linea con le resistenze “patologiche” all’epoca opposte al diritto per l’avvocato di promuovere marketing pubblicatario. Insomma, si va controcorrente, in senso regressivo, non solo circa l’andamento della società e dell’economia, ma addirittura contro i principi affermati dal Regolamento, che sono smentiti nel momento in cui bisogna attuarli concretamente. Ma ciò dispone anche contro l’art. 13, comma primo, nel quale si dichiara sempre in modo altisonante, ma sostanzialmente vuoto, che il CNF promuove i protocolli di intesa (perchè quelli con le case editrice cosa sarebbero?) al fine di “ampliare l’offerta formativa”. Si ricorda, infatti, che per ampliare l’offerta formativa, molti corsi si sono ridotti a materie sconosciute, inapplicate da chiunque, o peggio ancora di costruzione meramente teorica e senza alcun tipo di collegamento con la realtà professionale di tutti i giorni, il che accade quando si focalizzi l’attenzione sulle migliaia di disposizioni in materia di anti-incendio, di materiali degli arredi degli uffici, di privacy, di antiriciclaggio. Sia beninteso, è evidente che tutte queste prescrizioni e materie sono importanti, ma seguendo la moda di applicare in modo automatico le normative di Oltreoceano alla realtà italiana, senza alcuna riflessione supplementare, il risultato è inondare di prescrizioni uffici, attività e organismi, prescrizioni sostanzialmente inutili e inapplicabili, utili forse però certamente per creare convegni e incontri “di studio” di queste normative complicatissime. Dunque, un Regolamento che si prefigga lo scopo di ampliare l’offerta formativa, contemporaneamente vietandola nella forma on-line appare certamente curioso.

Gli ambienti dell’avvocatura più critici hanno già espresso le loro opinioni al riguardo, non senza trovare ampi consensi.

Sempre in senso contraddittorio, l’art. 14 del Regolamento esenta gli avvocati con più di 25 anni di iscrizione all’Albo dall’obbligo di formazione. Ora, si potranno capire gli avvocati ultrasessantenni, ma quelli iscritti da più di 25 anni proprio non si comprende perchè dovrebbero andare esenti da un’attività così importante. In effetti, se ben si rifletta, è uso spesso per gli avvocati di una certa età limitarsi ad inviare in esplorazione “il collaboratore di turno”, per far in modo che venga assolto l’obbligo formativo, avendo il titolare ben altro di che occuparsi! E, poi, parlando chiaro, l’obbligo di formazione dovrebbe sussistere soprattutto per le categorie di quegli avvocati che per ragioni di età finiscono per trascurare più degli altri proprio la formazione professionale. Molti praticanti e giovani avvocati si ricordano di quante volte il loro “dominus” si è presentato in udienza senza sapere che le norme del processo civile erano state cambiate nel 1990. Questo, oltre a far sorridere, fa riflettere.

Ma le belle novità riguarderebbero anche i corsi “in pausa pranzo”, non più utili ai fini dei crediti formativi. Proprio nei momenti in cui l’avvocato, con pesante rinuncia personale, si dimentica di soddisfare le elementari esigenze personali per la sopravvivenza, per nutrirsi di cultura!

A fronte di tutto ciò, seppure all’ironia debba sostituirsi anche una pausa di riflessione, non resta che auspicare nel buon esito di accoglimento del ricorso annunciato avanti al T.A.R il 5 dicembre 2014, da parte dell’Ordine degli Avvocati di Roma.  Non è, infatti, più possibile che l’avvocatura si auto-amministri, auto-distruggendosi.

Articolo redatto a Torino da Studio Duchemino il 6 dicembre 2014

 

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