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Finita l’era del segreto bancario?

Sembra sia proprio così.

Che la fine del cosiddetto segreto bancario fosse nell’aria non è una novità. A livello globale era iniziata, qualche anno fa, una lunga battaglia degli Stati nazionali contro le concentrazioni di denaro che affluivano nei cosiddetti paradisi fiscali sotto forma di depositi, trust e altro. In molti casi era possibile far uso di carte di credito anonime, prelevando da conti posti nelle isole e nei paradisi fiscali più noti, i quali a loro volta garantivano anche una sostanziale segretezza sull’identità dei depositanti. Lo scandalo del Lussemburgo e degli accordi individualizzati con le multinazionali per una tassazione super-agevolata, che in questi giorni inonda i quotidiani, dimostra che il problema è endemico.

Una delle finalità per cui si combatte questo genere di accorgimenti e scatole cinesi è il fine di dare battaglia all’evasione fiscale transfrontaliera e su estero: la fuga dei capitali, tanto per intenderci. A tal fine il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che nella sede del Global Forum per la trasparenza e lo scambio di informazioni dell’OCSE tenutosi Berlino il 28 e il 29 ottobre, è stato sottoscritto l’accordo multilaterale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie contro l’evasione fiscale internazionale. Obiettivo, la trasmissione, quindi, dei dati dei conti correnti dei cittadini alle varie autorità fiscali, che potranno quindi controllare movimenti, investimenti, tasse e cedolari secche, … .

Alla convenzione internazionale, che va a sviluppare il Common Reporting Standard, elaborato dall’OCSE, parteciperanno almeno 51 Paesi, a partire dal 2017. Qui potete trovare la documentazione di cui si tratta: http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/automatic-exchange-of-financial-account-information.htm. A fianco al Commong Reporting, vi è il Competent Authority Agreement, avente come obiettivo quello di disciplinare l’oggetto stesso dello scambio di informazioni: cioè cosa potrà essere oggetto delle varie comunicazioni.

Almeno tre sono i punti interessanti dell’accordo, che va a disciplinare un aspetto relativo al contenuto dello scambio di informazioni, ovviamente i soggetti interessati e gli intermediari. Dal punto di vista del contenuto, ogni informazione potrà essere resa nota, nel senso che l’accordo riguarda lo scambio di informazioni relative ai saldi dei conti correnti bancari, ai dividendi percepiti da attività di investimento azionario, dalle cedole obbligazionarie, e da tutte le informazioni relative ai disinvestimenti, dati importanti particolarmente per la questione fiscale, considerati i vari metodi di accertamento utilizzati anche in Italia, quali lo spesometro, i quali valorizzano in fase difensiva del contribuente detti dati, ai fini di giustificare la spesa operata durante l’anno dell’accertamento fiscale. Inoltre, sotto un profilo strettamente soggettivo, saranno interessati le persone fisiche e giuridiche e tutti i soggetti che gestiscono patrimoni, ovvero gli stessi trustee che gestiscono patrimoni segregati ad uno scopo. Infine, anche gli intermediari saranno interessati dallo scambio di informazioni, ivi inclusi i cosiddetti broker, che operano sotto la tecnica operatività di Istituti di Credito nel campo del trading, delle commodity, eccetera.

A Torino si parla da anni, in vari incontri e dibattiti, sia dei fondi patrimoniali, sia delle fondazioni, sia dei trustee che gestiscono patrimoni e la loro tassazione. Sicuramente anche l’argomento del segreto bancario ha tenuto banco nell’ultimo decennio, soprattutto sotto il profilo degli accordi internazionali con la Svizzera finalizzati ad acquisire un numero sempre maggiore di dati circa i conti e i depositi e scongiurare l’evasione internazionale, che è ormai una piaga “di sistema”.

Nel contesto europeo del nuovo accordo, va rammentato che l’Austria ha chiesto un anno di tempo supplementare per adeguarsi alle nuove regole e che lo scambio di informazioni, dal 2017, diventerà automatico. E’ stato fatto, quindi, un consistente passo in avanti nell’integrazione europea, che non può più limitarsi alla libertà di circolare e di fare impresa all’interno del territorio comunitario, ma deve estendersi progressivamente anche all’unitarietà dei sistemi di imposizione fiscale e dei metodi di accertamento dell’evasione, a pena di rendere l’Europa un apparato burocratico inutile.

Articolo redatto a Torino, il 17 novembre 2014, da Studio Duchemino

 

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