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Esame di avvocato: la questione del voto

La L 31/12/2012, n. 247 si è occupata dei celebri “esami da avvocato”, prove molto dure nelle quali viene selezionata la classe dei futuri operatori forensi. In particolare, la problematica del voto sull’elaborato è stata affrontata dall’art. 46, comma 5) della legge, il quale prevede espressamente che:

5.  La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

Si tratta, in effetti, o meglio si trattava nel 2012, di una novità, anche a seguito delle tonnellate di ricorsi relativi agli elaborati e alla correzione dei medesimi depositati dai candidati aspiranti avvocati. In sostanza, la norma prevede (con verbo all’indicativo, quindi in modo certo) che la commissione che corregge i compiti deve annotare le osservazioni, siano essere positive o negative, in relazione ai singoli punti in cui il testo del candidato viene corretto. Queste stesse osservazioni, poi, costituiscono la “motivazione” del voto e quindi del giudizio tecnico-discrezionale demandato alla commissione, circa l’idoneità del compito.

A questo proposito si segnala, però, una pronuncia piuttosto rilevante e recente, quella del T.A.R. Campania, Sez. VIII, 7 gennaio 2015, n. 43. Si tratta di una decisione di pochi giorni fa, che in realtà statuisce in senso opposto all’interpretazione letterale. Vediamo perchè.

Ora, il caso è quello di una candidata che presenta ricorso contro il giudizio di “non ammissione” alla prova orale dell’esame, sul presupposto principale che non è stato fornito questo giudizio formato sulla base delle osservazioni a margine del testo, previste dalla norma citata. A parte il fatto che la norma, considera il T.A.R., non sarebbe stata applicabile al caso concreto, per una ragione temporale, resta il fatto che la norma non può essere interpretata nel senso di aver imposto alle commissioni esaminatrici per l’abilitazione all’esercizio della professione un obbligo motivazionale ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello assolto mediante attribuzione del voto numerico sulla base di criteri valutativi predefiniti.

Si invoca, in sostanza, un principio consolidato, secondo il quale il voto “numerico” finale è il vero riassunto valutativo, perchè solo con esso e non con sporadiche e atomistiche valutazioni e osservazioni a margine sui singoli punti viene sintetizzato il valore dell’elaborato.

Si tratterebbe, infatti, di annotazioni “eventuali” e “atomistiche”, in primo luogo perchè potrebbero mancare, in secondo luogo perchè sarebbero sparse qua e là nei singoli punti, senza consentire una valutazione complessiva.

Questa decisione, peraltro, presenta aspetti critici, in quanto vi sono diversi punti che andrebbero chiariti. In effetti, appare del tutto tautologico motivare questa interpretazione (la norma non prevederebbe un onere motivazionale aggiuntivo) proprio in virtù del fatto che il giudizio finale non potrebbe dipendere da queste valutazioni disseminate qua e là nell’elaborato. In realtà, l’interpretazione del significato letterale depone in senso opposto, perchè è proprio la legge a stabilire:

un obbligo di aggiungere le annotazioni;

un collegamento eziologico tra le annotazioni e la valutazione finale, di tipo numerico.

Secondo il T.A.R., invece, ciò non sarebbe possibile. Il valore del nesso tra le motivazioni e le annotazioni, che emergerebbe dal senso del testo, non potrebbe essere questo, in sostanza perchè le annotazioni sono multiple e disseminate, mentre la motivazione (intesa come elemento necessario di una decisione tecnico-discrezionale) avrebbe una natura “sintetica”. E dunque, il collegamento imposto dalla legge tra i due fenomeni sarebbe inammissibile, non risponderebbe alla realtà dei fatti, nella quale, invece, la motivazione è il risultato sintetico di una serie di valutazioni, eventualmente e solo eventualmente annotate a margine, a seguito delle quali solo il voto numerico potrebbe fornire un sunto finale.

Dunque, il T.A.R. conclude, una volta rilevato che nell’elaborato della candidata, a margine del testo, erano presenti tali annotazioni nei vari punti, che quando la legge collega tali annotazioni alla motivazione, sostenendo che esse costituiscono la motivazione, intende in senso “integrativo” e non certo essenziale.

La decisione è, però, a parere dello scrivente, destinata a far discutere, perchè parte dal presupposto che la motivazione sia il voto finale, in quanto la sua natura è maggiormente sintetica, e non considera, invece, il dettato letterale della legge del 2012, il quale precisa che il voto è a sua volta “motivato”.

Infatti, la norma dispone che queste osservazioni “a margine” dell’elaborato costituiscono motivazione del voto e dunque il voto non potrebbe costituire a sua volta una motivazione, ma costituisce semplicemente la valutazione in sè e per sè considerata, che a sua volta è motivata, quindi, dalle osservazioni.

Si ritiene, quindi, che la legge abbia piuttosto introdotto:

– un onere, per i commissari, di aggiungere le annotazioni specifiche sui singoli punti;

– una corrispondenza obbligatoria tra il voto sintetico finale e tali osservazioni, nel senso che il voto “deve” corrispondere ad esse.

A differenza di questa ricostruzione ermeneutica, il T.A.R. Campania ha preferito affermare, invece, che:

– non esiste alcun obbligo di aggiungere tali osservazioni a margine;

– il voto può autonomamente assumere la natura di motivazione, invece che di valutazione.

Non può sfuggire il difetto di questo ragionamento, dettato probabilmente più da esigenze socio-economiche. Non si può, infatti, definire come “eventuale” un incombente di legge, previsto e reso obbligatorio a carico dei commissari, che in quanto esercizio del potere non può essere eventuale per definizione.

Articolo redatto a Torino, il 13 gennaio 2015, da Studio Duchemino

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